Cassazione Civile, Ordinanza n. 41536/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle. Il primo giudice aveva accolto il ricorso per un vizio formale, ritenendo non provata la notifica degli atti presupposti, ma aveva compensato le spese di lite. In appello il contribuente aveva contestato solo la statuizione sulle spese, ma la CTR aveva confermato la compensazione, reputandola ragionevole perché l’annullamento era dipeso da una ragione formale. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che le ragioni addotte non integrassero gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, trattandosi di giudizio di primo grado introdotto il 4 aprile 2016, si applicava l’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, come modificato dal d.lgs. n. 156/2015, secondo cui la compensazione delle spese è possibile solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. La motivazione della CTR è stata considerata erronea e illogica perché la mancata prova della notifica degli atti presupposti costituisce una causa ordinaria di invalidità derivata dell’atto impugnato e non una grave ed eccezionale ragione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel processo tributario le spese possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca oppure quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate; tali ragioni non possono essere illogiche o erronee.
art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, d.lgs. n. 156/2015
Ha modificato l’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, introducendo il regime applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado.
È richiamato per lo svolgimento del procedimento camerale non partecipato in cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, e la motivazione che la sorregge deve indicare circostanze realmente eccezionali, non già ragioni ordinarie di soccombenza o di invalidità dell’atto.
- Una motivazione di compensazione fondata su presupposti illogici o giuridicamente erronei integra violazione di legge ed è sindacabile in sede di legittimità.
- La mancata prova della notifica degli atti presupposti, quando determina l’annullamento dell’atto impugnato, costituisce una causa ordinaria di invalidità derivata e non può di per sé giustificare la compensazione delle spese.
- Quando il giudizio è stato introdotto dopo l’entrata in vigore della riforma del 2015, si applica il testo modificato dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 in materia di spese processuali.
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