Cassazione Penale, Sentenza n. 15925/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la nullità della sentenza di appello per omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore d'ufficio (avv. Nadia Calafato). Il decreto era stato erroneamente notificato al precedente difensore di fiducia (avv. Rosa Ugolini), che aveva rinunciato al mandato in primo grado (5/4/2019); l'avv. Calafato, nominata d'ufficio e effettivamente difensore nel procedimento di appello, non ricevette la notifica e non poté partecipare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato, richiamando la giurisprudenza che equipara la difesa d'ufficio a quella di fiducia e afferma l'immutabilità del difensore nominato fino a eventuale dispensa. Poiché il difensore d'ufficio non fu notificato (notifica inviata al difensore che aveva già rinunciato), si è verificata la nullità assoluta del rapporto processuale e della sentenza di appello ai sensi dell'art. 179 c.p.p. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti a un'altra sezione della Corte d'appello di Genova per il giudizio.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Fondamento del gravame in Cassazione: deduzione di violazione di norme di diritto e nullità della sentenza per vizio di notificazione della citazione a difensore nominato d'ufficio.
Chiamata a decidere la nullità assoluta del rapporto processuale e del provvedimento quando il difensore non è stato regolarmente citato, con conseguente annullamento della sentenza.
artt. 96, 97, comma 4, 102, 107, comma 4 c.p.p.
Norme richiamate in motivazione circa la nomina e la stabilità del difensore d'ufficio lungo il processo; la giurisprudenza interpreta tali disposizioni nella direzione dell'equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia e della necessità di garantire la continuità dell'assistenza tecnica.
art. 259 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; artt. 483 e 61 n.2 c.p.; art. 648-bis c.p.
Norme penali e amministrative relative alle fattispecie per le quali l'imputato era stato condannato in primo grado e confermato in appello; citate nella parte relativa ai reati contestati, ma la decisione della Cassazione si concentra sul vizio procedurale di notifica.
Massime di principio
- La difesa d'ufficio è sostanzialmente equiparata a quella di fiducia: il difensore nominato deve potere esercitare la propria attività con stabilità per tutto il processo, salvo le ipotesi tassative di sostituzione previste dalla legge.
- La mancata notificazione degli atti processuali (in particolare del decreto di citazione per appello) al difensore effettivamente nominato e operativo determina nullità assoluta del rapporto processuale e del provvedimento, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., quando la notifica è stata effettuata a un difensore che aveva già rinunciato.
- In casi simili la via corretta è chiedere l'annullamento del provvedimento per nullità processuale (ricorso per cassazione per le ragioni previste dall'art. 606 c.p.p.), potendo la Cassazione annullare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti ad altra sezione per nuovo giudizio.
- Prima di procedere con atti decisionali in sede di appello, il giudice deve verificare la regolarità della nomina e della notifica al difensore effettivo; la parte interessata (o il suo difensore) deve verificare gli attestati di notifica e la situazione di mandato del proprio legale.
- La violazione della regola di notifica al difensore nominato non è facilmente sanabile e può compromettere l'intero giudizio di merito, con conseguente annullamento anche se il vizio non incida direttamente sul contenuto della decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15772/2022 del 26/04/2022
- Sentenza penale · 26 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15819/2022 del 26/04/2022
- Sentenza penale · 26 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15829/2022 del 26/04/2022
- Sentenza penale · 26 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15830/2022 del 26/04/2022
- Sentenza penale · 26 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15831/2022 del 26/04/2022
- Sentenza penale · 26 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15833/2022 del 26/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →