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Sentenza

Sentenza n. 139/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di DASPO n. RCPQ00/-OMISSIS- adottato dal Questore di Reggio Calabria l'-OMISSIS- e notificato in data 10 gennaio 2024

Giustizia amministrativa202400149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di DASPO della durata di dieci anni, con divieto di accesso agli impianti sportivi e prescrizione dell'obbligo di comparizione e firma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dal Questore dopo un episodio verificatosi al termine di una partita di calcio, durante il quale era entrato sul terreno di gioco e aveva colpito alla nuca un calciatore con una bottiglietta d'acqua. Ha dedotto: violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di ragioni di urgenza; violazione dell'art. 6 l. 401/1989 e dell'art. 3 l. 241/1990, carenza di motivazione e difetto di istruttoria, insussistenza della pericolosità sociale, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione dell'art. 16 Cost.; violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, in relazione alla durata decennale del DASPO e dell'obbligo di firma. Il ricorrente ha contestato la ricostruzione dell'episodio, sostenendo che il colpo fosse lieve, non percepito dal calciatore, che non vi fosse stata necessità di un allontanamento coattivo e che la partita fosse proseguita regolarmente. Ha inoltre contestato la prescrizione dell'obbligo di comparizione e firma.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione la parte del ricorso relativa alla prescrizione dell'obbligo di comparizione e firma previsto dall'art. 6, comma 2, l. 401/1989, ritenendo competente il giudice ordinario e consentendo la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Ha rigettato nel merito le ulteriori censure. L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta illegittimità del DASPO, poiché la misura, avente natura preventiva e finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è caratterizzata da esigenze intrinseche di celerità e può essere adottata senza previo coinvolgimento dell'interessato. Quanto ai presupposti sostanziali, il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione e non illogica né sproporzionata la misura, sulla base della relazione di servizio, della documentazione fotografica e video e della notizia di reato. Tali elementi attestavano l'ingresso in campo, l'avvicinamento rapido al calciatore, il colpo con la bottiglietta, l'intervento degli operatori di polizia e le tensioni conseguenti sugli spalti e tra i giocatori. È stata inoltre valorizzata l'esistenza di un precedente DASPO e di un precedente deferimento per danneggiamento. Il DASPO non richiede l'accertamento di un reato o di una lesione fisica effettiva, essendo sufficiente un pericolo, anche potenziale, per l'ordine e la sicurezza pubblica. La gravità della condotta, l'assenza di provocazioni, il contesto dell'episodio, il ruolo dirigenziale ricoperto nella squadra e il precedente DASPO giustificano anche la durata della misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Il DASPO può essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta violenta, o comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica, in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

    La misura ha natura preventiva e può essere adottata anche in assenza di un reato o di una lesione effettiva, quando sussista un pericolo, anche solo potenziale, per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il potere del Questore è ampiamente discrezionale ed è sindacabile entro i limiti dell'illogicità, dell'irragionevolezza e dell'erroneità dei presupposti di fatto.

  • art. 6, comma 2, l. 401/1989

    La prescrizione dell'obbligo di comparizione e firma appartiene alla competenza del giudice ordinario, sicché la relativa contestazione è inammissibile davanti al giudice amministrativo.

  • artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'adozione del DASPO, considerata la natura preventiva della misura e l'esigenza di celerità connessa alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di DASPO deve essere adeguatamente motivato in relazione alla condotta contestata, agli elementi oggettivi acquisiti e alla pericolosità desunta; nel caso concreto tale obbligo è stato ritenuto assolto.

  • art. 11 c.p.a.

    La domanda relativa alla prescrizione dell'obbligo di comparizione e firma può essere riproposta davanti al giudice ordinario, con conservazione degli effetti processuali nei limiti previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Il DASPO è una misura di prevenzione finalizzata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica: non richiede l'accertamento di un reato né la verificazione di una lesione effettiva, essendo sufficiente che, sulla base di elementi oggettivi, la condotta abbia creato o potuto creare un pericolo per tali beni.
  • L'ampia discrezionalità riconosciuta al Questore nell'adozione del DASPO è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell'illogicità, dell'irragionevolezza, della sproporzione e dell'erroneità dei presupposti di fatto.
  • Per la natura preventiva e le esigenze di celerità proprie del DASPO, il provvedimento può essere adottato senza previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990.
  • La gravità della condotta, il ruolo ricoperto dall'autore nell'ambito della manifestazione sportiva, le conseguenze sulla gestione dell'ordine pubblico e l'esistenza di precedenti DASPO possono concorrere a giustificare una durata prolungata della misura, purché adeguatamente considerati nella motivazione.
  • La contestazione della prescrizione di comparizione e firma prevista dall'art. 6, comma 2, l. 401/1989 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non può essere esaminata nel merito dal giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPartecipazione al procedimentoGiurisdizione e riparto
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaRiparto di giurisdizionePartecipazione procedimentale

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