Cassazione Penale, Sentenza n. 21464/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Trani, li aveva condannati per reati connessi alla falsificazione e all'esibizione di "moduli di comunicazione dati del conducente" (finalizzati a evitare la decurtazione di punti sulle patenti), ascrivendo loro reati ex artt. 81, cpv., 110, 61, n.2), 494 e 485 c.p. I motivi di ricorso in Cassazione denunciavano: 1) omissione nella sentenza di appello della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della pronuncia; 2) mancato assorbimento del reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) nel reato depenalizzato di cui all'art. 485 c.p.; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato la sentenza impugnata, senza rinvio, agli effetti penali, perché il reato si è estinto per prescrizione (termine di prescrizione maturato il 2.8.2018, prima della sentenza di appello del 26.10.2020). Per quanto riguarda gli effetti civili (risarcimento alla parte civile), i ricorsi sono stati rigettati e le statuizioni civili confermate. La Corte ha inoltre motivato il rigetto delle altre censure: ha escluso l'assorbimento tra reati per la presenza di azioni distinte (falsificazione dei moduli e loro successiva esibizione) e ha precisato che la questione dell'art. 131-bis non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione; rilevato infine che la declaratoria di prescrizione prevale su altre cause di non punibilità.
Norme richiamate
Regola il reato di sostituzione di persona; la Corte ha ritenuto che tale fattispecie non si assorbe nel reato di cui all'art. 485 quando vi siano azioni distinte (falsificazione materiale e successiva esibizione)
La fattispecie è stata depenalizzata rispetto ai fatti in esame: la Corte d'appello aveva assolta per tale reato perché "il fatto non è più previsto dalla legge come reato"; ciò rende irrilevante la clausola di salvezza dell'art. 494 rispetto all'art. 485
Codice di procedura penale, art. 129
Impone l'immediata declaratoria, nella sentenza, delle cause di non punibilità e delle cause estintive del reato; la Corte ha censurato la Corte d'appello per non aver dichiarato d'ufficio la prescrizione intervenuta
Codice penale, artt. 157, 160, 161
Norme che disciplinano il termine e il computo della prescrizione; la Corte le ha applicate per determinare che la prescrizione massima (tenuto conto di atti interruttivi e sospensioni) è maturata il 2.8.2018
Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha osservato che la questione non poteva essere sollevata in Cassazione per la prima volta se non prospettata in appello e che, comunque, la declaratoria di prescrizione è più favorevole e prevale
Codice di procedura penale, art. 578
Stabilisce la competenza della Cassazione a pronunciarsi sugli effetti civili della sentenza impugnata; la Corte ha rigettato i ricorsi per gli aspetti civili
Codice di procedura penale, art. 606
Indica i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo che deduce l'intervenuta prescrizione maturata prima della sentenza di merito, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, co. 8
art. 23, co. 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Previsione normativa sulla trattazione orale in udienza ai fini della requisitoria scritta del Procuratore Generale depositata; citata in relazione alla modalità di deposito della requisitoria del PG
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia della sentenza di merito, la Corte di Cassazione può rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza per gli effetti penali senza rinvio; il giudice di merito è tenuto a dichiarare immediatamente le cause estintive o di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è un esito più favorevole all'imputato rispetto all'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) e prevale su di essa quando intervenga.
- Il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) non si ritiene assorbito in un altro reato quando la condotta sia composta da azioni distinte e separate (es. falsificazione materiale dei documenti e successiva esibizione): in tal caso si configura concorso materiale di reati.
- Non è possibile dedurre per la prima volta in Cassazione l'applicabilità di art. 131-bis c.p. se tale questione non è stata sollevata nel giudizio di merito (appello), salvo che il giudice di merito non fosse obbligato a pronunciarsi d'ufficio.
- La pronuncia di estinzione del reato agli effetti penali non incide automaticamente sulle pretese civili: le statuizioni civili vanno esaminate e possono essere confermate anche quando il reato è estinto per prescrizione.
- La mancata indicazione o valutazione di una causa estintiva da parte della corte d'appello può essere rimediata in Cassazione con annullamento senza rinvio, per garantire la definizione immediata del processo.
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