Cassazione Penale, Sentenza n. 4465/2022 del 09/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza che aveva dichiarato la responsabilità di Bukhrashvili per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e IVA per l'anno 2021) lamentando che il Tribunale, pur condannando l'imputata, aveva omesso di disporre la confisca (anche per equivalente) del valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato. Il motivo denunciava violazione delle norme tributarie e di quelle sul procedimento penale relative alla confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale aveva omesso di disporre la confisca prevista dall'art. 12-bis del d.lgs. 74/2000 in caso di condanna per i delitti previsti dallo stesso decreto legislativo. Perciò la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla statuizione sulla confisca e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Ancona, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., affinché il giudice dell'appello proceda alla verifica preventiva circa la possibilità di adottare la confisca diretta e, se impossibile, la confisca per equivalente. Ha inoltre precisato che la confisca può essere disposta anche in assenza di precedente sequestro e che il giudice di merito deve indicare l'importo complessivo da confiscare mentre l'individuazione concreta dei beni è rimessa alla fase esecutiva. La sentenza è divenuta irrevocabile quanto all'accertamento di responsabilità e alle pene inflitte (ai sensi dell'art. 624 c.p.p.).
Norme richiamate
Individua il reato contestato (omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali). La Corte ha confermato l'accertamento della responsabilità ai sensi di tale norma.
Prevede la confisca obbligatoria, anche per equivalente, in caso di condanna per i delitti previsti dallo stesso decreto. La Corte ha ritenuto che la mancata applicazione della confisca prevista da questa norma costituisce vizio che giustifica l'annullamento limitato della sentenza.
Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ha ricordato che l'obbligo di confisca sussiste anche in ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 per i delitti previsti dal d.lgs. 74/2000.
cod. proc. pen., art. 569, comma 4
Consente alla Corte di cassazione di annullare con rinvio limitatamente a talune questioni e rinviare al giudice competente. La Corte l'ha applicato per rinviare la questione della confisca alla Corte d'appello competente.
Stabilisce l'irretrattabilità di alcune statuizioni quando la sentenza diventa irrevocabile. La Corte ha dichiarato che l'affermazione di responsabilità e le pene sono irrevocabili nonostante l'annullamento limitato sulla confisca.
legge n. 244/2007, art. 1, comma 43
Norma richiamata nel motivo del ricorso (menzionata dal ricorrente). La sentenza non si sofferma su una interpretazione specifica di questa norma, che era riferita dall'originario gravame del Procuratore Generale.
Norma richiamata nel ricorso originario relativamente a profili procedurali; la Corte non ha fatto emergere una interpretazione decisiva di tale articolo nel dispositivo, centrando la decisione sull'obbligo di confisca ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000.
Massime di principio
- In materia di delitti tributari previsti dal d.lgs. 74/2000 il giudice che condanna deve valutare e, se del caso, disporre la confisca del profitto o del prezzo del reato ai sensi dell'art. 12-bis; l'omissione di tale statuizione può essere impugnata e comportare annullamento limitato.
- La confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente sequestro cautelare; il giudice di merito è tenuto ad indicare l'importo complessivo da confiscare e non necessariamente a individuare subito i singoli beni da sottrarre, indicazione rimessa alla fase esecutiva.
- Prima di disporre la confisca per equivalente il giudice deve verificare l'opportunità e la fattibilità della confisca diretta del profitto/ prezzo del reato; la confisca per equivalente è subordinata all'impossibilità materiale di eseguire la confisca diretta.
- L'annullamento limitato del provvedimento sulla confisca non incide sull'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità e delle pene già inflitte, salvo diversamente previsto; pertanto la responsabilità penale può rimanere definitiva anche se la confisca è rimessa al giudice di rinvio.
- Il pubblico ministero può selezionare i beni da confiscare nella fase esecutiva e il condannato può proporre contestazioni al giudice dell'esecuzione sulla congruità dei criteri di selezione.
- Nei ricorsi per violazione di norme che impongono misure patrimoniali accessorie (come la confisca) il Collegio di legittimità può limitare l'annullamento alla sola omissione della misura patrimoniale e disporre il rinvio per le determinazioni di merito necessarie.
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