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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38559/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza di revisione del 28/05/2025 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del condannato contro la sentenza n. 42502/2024 del 8/10/2024 (capo C). Il ricorrente deduceva, con due motivi: 1) errore materiale nella qualificazione della causa di inammissibilità del quarto motivo di ricorso, sostenendo che la sovrapposizione delle censure difensive con la motivazione della sentenza n. 42502/2024 non poteva costituire manifesta infondatezza e avrebbe dovuto comportare la revoca della precedente decisione di legittimità; 2) errore materiale per omessa rilevazione dell'estinzione per prescrizione del reato indicato all'art. 87 DPR n. 570/1960 (capo C) e violazione degli artt. 157 e 161 c.p. e 129 c.p.p., sostenendo che l'esame del quarto motivo poteva al più risultare infondato e che invece andava pronunciata la prescrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su ragioni non consentite: entrambe le censure richiedevano una rivalutazione del giudizio di ammissibilità e di fondatezza (anche sotto il profilo giuridico), cioè una riedizione del merito non consentita al ricorso straordinario per errore materiale o percettivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    La norma disciplina il ricorso straordinario per errore materiale o di percezione contro determinate decisioni; la Corte interpreta che tale rimedio è limitato a errori materiali/percettivi e non consente la rinnovazione del sindacato di diritto o di merito sulla ammissibilità o fondatezza delle censure.

  • art. 87 d.P.R. n. 570/1960

    Riferito dal ricorrente in relazione alla presunta estinzione per prescrizione: la Corte rileva che la declaratoria di prescrizione comporterebbe una valutazione di merito non comprimibile nel ricorso per errore materiale, pertanto non può essere pronunciata tramite questo straordinario se ciò richiede rinnovata valutazione della fondatezza delle censure.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma invocata dal ricorrente; la Corte considera che l'esame invocato implicherebbe valutazioni giuridiche sulla estinzione o su altri effetti penali che esulano dalla nozione di errore materiale ammesso dal 625-bis.

  • art. 161 cod. pen.

    Rinvocata insieme all'art. 157; la Corte ritiene che la questione sollevata implicherebbe una valutazione di diritto sulla estinzione del reato non sindacabile con il rimedio per errore materiale.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione; la Corte osserva che l'interpretazione o applicazione di norme processuali che richiedono rinnovata verifica dell'ammissibilità/fondatezza non possono essere corrette tramite il ricorso per errore materiale.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori materiali o di percezione dei fatti; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di merito sull'ammissibilità o fondatezza dei motivi di impugnazione.
  • Se si invoca l'estinzione del reato per prescrizione, è necessario che la questione possa essere risolta mediante dimostrazione di un errore materiale (es. calcolo oggettivo dei termini) e non mediante una nuova valutazione giuridica: diversamente il rimedio è inammissibile.
  • Per contestare decisioni che implicano interpretazioni di diritto o la rilevanza giuridica di censure difensive occorrono i rimedi ordinari (es. ricorso per cassazione) o le impugnazioni previste in sede di merito; il ricorso per errore materiale non sostituisce tali strumenti.
  • Nella predisposizione di un ricorso per errore materiale è importante circoscrivere e documentare l'errore oggettivo (refusi, omissioni di calcoli, travisamenti percettivi documentabili) evitando argomentazioni di natura sostanzialmente giuridica.
  • Se il motivo riguarda la prescrizione, raccogliere e allegare dati processuali e documenti che dimostrino in modo incontrovertibile il decorso dei termini: senza ciò la Corte potrà ritenere la questione di merito e dichiarare inammissibile il ricorso straordinario.

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