Cassazione Penale, Ordinanza n. 13195/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato nei due gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un solo motivo: erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali sanzionate con nullità/inutilizzabilità/inammissibilità/decadenza. In particolare ha lamentato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che il capo di imputazione non specificasse in modo sufficiente gli elementi della fattispecie edilizia contestata, e cioè la realizzazione dell'opera in totale difformità o in assenza del permesso, oppure la prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse manifestamente infondata e sostanzialmente ripetitiva di censure già dedotte in appello e già esaminate e disattese dalla Corte territoriale. Secondo la Corte, non vi è stata alcuna concreta lesione del diritto di difesa né una radicale immutazione del fatto contestato rispetto a quello ritenuto in sentenza: la condotta era stata adeguatamente descritta e l'imputato aveva chiaramente compreso l'addebito, tanto da difendersi invocando una C.I.L.A., ritenuta però inidonea. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001
norma incriminatrice richiamata come base della condanna per l'intervento edilizio in assenza/totale difformità dal titolo abilitativo o in violazione dell'ordine di sospensione, secondo la contestazione ricostruita nel provvedimento
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 6 CEDU
non citata espressamente nel testo
non citata espressamente nel testo
Massime di principio
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza tutela il diritto di difesa e risulta violato solo quando la decisione introduca una radicale trasformazione del fatto storico contestato, tale da creare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e un reale pregiudizio difensivo.
- Ai fini della verifica della correlazione non basta un mero confronto formale tra imputazione e sentenza: occorre accertare se, nonostante eventuali differenze descrittive, permanga un nucleo comune del fatto idoneo a consentire all'imputato una difesa consapevole.
- La violazione del principio di correlazione non sussiste quando la contestazione, pur sintetica, consenta all'imputato di comprendere l'addebito e di articolare una difesa effettiva sui fatti materiali contestati.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già dedotte in appello e manifestamente infondate, senza allegare una concreta lesione del diritto di difesa o un effettivo mutamento del fatto.
- In caso di inammissibilità del ricorso, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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