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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06226/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva applicato la condanna per il reato previsto dall'art. 110 c.p. e dall'art. 216, primo comma, n. 2 L. fall., deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto all'elemento soggettivo. Il ricorrente ha sostenuto che la motivazione non avrebbe rimediato le carenze indicate dalla precedente sentenza di annullamento della Cassazione, in quanto la mancata documentazione contabile riguardava fatti relativi a una diversa società (D.E.A.) e non alla R.M., introducendo fatti estranei al thema probandum, e che la sentenza impugnata ometteva di indicare gli elementi concreti che dimostrino la consapevolezza e la volontà dell'imputato di rendere impossibile la ricostruzione degli affari.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur richiamando che in sede di rinvio la Corte di appello avrebbe dovuto valutare nuovamente la sussistenza del dolo specifico relativo all'omessa tenuta della contabilità per l'anno 2008, ha censurato la motivazione della Corte di appello perché non fornisce una chiara ricostruzione dei rapporti tra R.M. s.r.l. e D.E.A. s.a.s., né elementi concreti che colleghino il pregiudizio subito dalla D.E.A. a un danno per i creditori della R.M. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Usato nella contestazione come norma sul concorso di persone nel reato; ricade nella configurazione del reato contestato con l'art. 216 L. fall.

  • art. 216, primo comma, n. 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Rileva la fattispecie di omessa tenuta delle scritture contabili riconducibile a condotte dirette a sottrarre o distruggere libri e scritture; per la punibilità è necessario il dolo specifico volto a procurare un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)

    Norme processuali invocate come base dei motivi di cassazione per violazione di legge e per vizio di motivazione (manifesta illogicità).

  • Sentenza Cassazione n. 45710 del 16/10/2022

    Decisione precedente che aveva annullato la sentenza di appello e indicato che in sede di rinvio la Corte d'appello avrebbe dovuto illustrare le ragioni sulla sussistenza del dolo specifico.

Massime di principio

  • Per il reato di omessa tenuta delle scritture contabili ex art. 216 L. fall. non è sufficiente constatare l'assenza dei libri: è necessario provare il dolo specifico, ossia la volontà di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori della società interessata.
  • Il giudice deve motivare il nesso tra la condotta dell'imputato (omessa tenuta o distruzione delle scritture) e il pregiudizio subito dai creditori della stessa entità economica; non è ammissibile fondare la condanna su pregiudizi riferiti esclusivamente a società diverse senza spiegare il collegamento.
  • In sede di rinvio il giudice è tenuto ad attenersi al thema decidendum fissato dalla Cassazione e a trattare le questioni devolute; non può introdurre fatti nuovi che estendano il thema probandum rispetto a quanto già oggetto del giudizio.
  • Se la motivazione non indica elementi concreti relativi all'elemento soggettivo (consapevolezza e volontà), la Corte di cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per nuovo esame.
  • La mera difficoltà del curatore a ricostruire la contabilità è rilevante ma va correlata alla condotta e all'intenzionalità dell'imputato; occorre che il giudice espliciti come l'omessa tenuta abbia reso impossibile la ricostruzione e che ciò dipendesse dalla volontà dell'imputato.
  • In caso di insufficiente motivazione sulla sussistenza del dolo specifico, la strada corretta è l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per un nuovo esame motivato.

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