Cassazione Civile, Ordinanza n. 03773/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di gara indetta da un ente pubblico e poi revocata. La società partecipante ha chiesto, davanti al giudice amministrativo, in via principale la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 21-quinquies l. 241/1990 per i danni derivanti dall'inutile partecipazione alla gara; in subordine ha chiesto il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, anche come perdita di chance e danno curricolare, sostenendo che l'inerzia e il successivo provvedimento di revoca avessero leso il suo affidamento e integrato violazione degli artt. 1337 e 2043 c.c. Il TAR ha declinato la giurisdizione ritenendo che la pretesa risarcitoria non investisse l'esercizio del potere amministrativo ma il comportamento complessivo della P.A.; il Tribunale ordinario, in riassunzione, ha invece sollevato conflitto negativo sostenendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia per la domanda di indennizzo, sia per quella risarcitoria, perché entrambe collegate alla revoca della procedura di gara e al riesame discrezionale dell'interesse pubblico.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo su entrambe le domande. Ha ritenuto che la domanda di indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990 rientri espressamente nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 4, c.p.a.; inoltre ha affermato che anche la domanda risarcitoria è attratta nella giurisdizione amministrativa quando il danno dedotto derivi in rapporto di causalità diretta dall'esercizio del potere di revoca o riesame della procedura di gara, trattandosi di posizione di interesse legittimo e non di mera attività materiale sganciata dal potere. Non ha pronunciato sulle spese perché si trattava di regolamento di giurisdizione d'ufficio.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, cod. proc. amm.
richiamato come base del conflitto negativo di giurisdizione sollevato d'ufficio dal giudice ordinario in sede di riassunzione
art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69
richiamato insieme all'art. 11 c.p.a. come fondamento del regolamento di giurisdizione d'ufficio
la domanda di indennizzo per revoca del provvedimento amministrativo è ritenuta espressamente collegata alla giurisdizione amministrativa
art. 133, comma 1, lett. a), n. 4, c.p.a.
attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo
art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.
richiamato dal rimettente per sostenere la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative alle procedure di affidamento, incluse quelle risarcitorie
richiamato dalla parte attrice come base della domanda risarcitoria per inerzia e ritardo della pubblica amministrazione
richiamato quale norma sulla responsabilità precontrattuale invocata dalla parte attrice
richiamato quale ulteriore fondamento della domanda risarcitoria
richiamato per il dovere della pubblica amministrazione di agire secondo correttezza e buona fede
richiamato indirettamente per affermare che, fuori dalle materie di giurisdizione esclusiva, il danno da lesione dell'affidamento spetta al giudice ordinario
Cass., Sez. Un., 13992/2024
richiamata come precedente sulla revoca della procedura di gara per originaria illegittimità dell'atto
Cass., Sez. Un., 16960/2018
richiamata per il principio secondo cui le azioni risarcitorie connesse direttamente all'esercizio del potere discrezionale di riesame spettano al giudice amministrativo
Cass., Sez. Un., 26080/2025
richiamata per il principio secondo cui la tutela dell'affidamento non sposta la giurisdizione ordinaria quando la materia ricade in una giurisdizione esclusiva amministrativa
Massime di principio
- La domanda di indennizzo per revoca di un provvedimento amministrativo, quando la legge e il codice del processo amministrativo la ricomprendono espressamente, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- Quando il danno dedotto dal privato deriva in modo diretto dalla revoca, dall'annullamento in autotutela o dal riesame discrezionale di una procedura amministrativa, la posizione fatta valere è di interesse legittimo e la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
- Le azioni risarcitorie contro la pubblica amministrazione restano devolute al giudice ordinario solo se si fondano su comportamenti autonomi e sganciati dall'esercizio del potere; se invece il pregiudizio è causalmente connesso al potere amministrativo esercitato o omesso, la giurisdizione è amministrativa.
- La lesione dell'affidamento del privato non comporta automaticamente la giurisdizione ordinaria: occorre verificare se la controversia ricada o meno in una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- Nelle controversie relative a procedure di gara revocate, il rapporto tra revoca e pretesa risarcitoria può mantenere la causa nel perimetro della giurisdizione amministrativa anche se si deduce responsabilità precontrattuale o danno da perdita di chance.
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