Cassazione Civile, Ordinanza n. 41386/2021 del 23/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a precetto: la destinataria del precetto, intimata al pagamento di un importo fondato su un decreto ingiuntivo ottenuto anni prima contro il debitore principale e lei quale fideiussore, ha contestato sia la legittimazione ad agire dell’intimante sia la prescrizione del credito e l’estinzione del debito. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, mentre la Corte d’appello l’aveva accolta ritenendo maturata la prescrizione decennale. In cassazione la società ricorrente ha dedotto tre censure: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme sull’opposizione all’esecuzione e sulla costituzione in giudizio, sostenendo che l’opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile per tardiva costituzione dell’opponente; 2) nullità per erronea individuazione del contraddittore in appello, perché il gravame sarebbe stato rivolto alla società ricorrente in proprio e non quale procuratrice speciale della cessionaria del credito; 3) violazione dell’art. 2943 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe escluso l’efficacia interruttiva della prescrizione derivante dalla sequenza composta dal primo precetto e dal tentativo infruttuoso di pignoramento mobiliare, conclusosi con verbale negativo dell’ufficiale giudiziario. La resistente ha contestato il ricorso, difendendo la correttezza della decisione di appello sulla prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendoli infondati. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la Corte d’appello aveva correttamente escluso che il pignoramento mobiliare negativo avesse dato vita a un procedimento esecutivo idoneo a sospendere la prescrizione, ma aveva errato nel non verificare se l’attività dell’ufficiale giudiziario, pur non sfociata in un pignoramento perfezionato, fosse comunque un atto di esercizio del credito idoneo a interrompere istantaneamente la prescrizione, purché conosciuto o conoscibile dal debitore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che dovrà accertare se il tentativo di pignoramento del 4.12.2000 sia stato portato nella sfera di conoscenza o conoscibilità della debitrice e decidere nuovamente sulla prescrizione, provvedendo anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
L’opposizione all’esecuzione proposta prima dell’inizio dell’esecuzione va introdotta con atto di citazione.
Il dimezzamento dei termini e la disciplina richiamata riguardano le opposizioni endoesecutive, non quelle preesecutive.
Nelle opposizioni preesecutive si applica il termine ordinario di costituzione in cancelleria, non quello ridotto previsto per le fasi esecutive già pendenti.
Richiamato nel motivo sul contraddittorio e sulla rappresentanza processuale della società ricorrente.
Richiamato nel motivo sul contraddittorio e sulla legittimazione processuale della società ricorrente.
Richiamato nel motivo sul contraddittorio e sulla regolarità della vocatio in ius.
Richiamato nel motivo sul contenuto dell’atto di appello e sull’individuazione del soggetto evocato in giudizio.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con cui si inizia un giudizio, anche esecutivo; inoltre l’interruzione può avvenire anche mediante atti che manifestino inequivocamente la volontà di esercitare il diritto, purché recettizi.
La notifica del precetto produce effetto interruttivo istantaneo ma non sospensivo permanente; l’effetto sospensivo si collega solo all’effettivo avvio del processo esecutivo.
Il processo esecutivo inizia con il pignoramento, non con la sola notifica del precetto.
L’ingiunzione del debitore è atto tipico del pignoramento mobiliare e rileva nella ricostruzione del perfezionamento della fattispecie esecutiva.
Il verbale di accesso e ricerca dei beni nel pignoramento mobiliare presso il debitore è parte essenziale della sequenza esecutiva.
Richiama la disciplina del pignoramento mobiliare presso il debitore e il verbale dell’ufficiale giudiziario.
Il pignoramento deve essere preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto.
Rileva ai fini della conoscibilità dell’attività esecutiva quando il debitore non sia presente e l’ufficiale giudiziario operi in presenza di persone legittimate a ricevere l’atto.
Il tentativo di esecuzione mobiliare è letto come attività finalizzata alla realizzazione della garanzia patrimoniale generica del debitore.
Massime di principio
- Nell’opposizione all’esecuzione proposta prima dell’inizio dell’esecuzione forzata si applica la disciplina ordinaria della citazione e della costituzione in giudizio; il dimezzamento dei termini previsto per le opposizioni endoesecutive non è estensibile in via analogica alla fase preesecutiva.
- La corretta individuazione della parte evocata in giudizio o appellata va desunta dall’atto di impugnazione e dal complessivo contenuto degli atti processuali, secondo una valutazione sostanziale della continuità del contraddittorio.
- Ai fini della prescrizione, la notifica del precetto interrompe il termine in via istantanea, ma non comporta di per sé la sospensione durata del processo esecutivo, che presuppone il perfezionamento del pignoramento.
- Il tentativo infruttuoso di pignoramento mobiliare può avere efficacia interruttiva della prescrizione se l’attività dell’ufficiale giudiziario manifesta in modo inequivoco la volontà del creditore di esercitare il diritto e risulta conosciuta o conoscibile dal debitore.
- Nel pignoramento mobiliare presso il debitore, la mancata individuazione di beni utilmente aggredibili impedisce il perfezionamento della fattispecie esecutiva, ma non esclude automaticamente ogni effetto interruttivo, che va verificato in concreto in relazione alla conoscenza dell’attività svolta.
- L’eccezione di prescrizione delimita il thema decidendum quanto alla sussistenza del decorso del termine, ma non vincola il giudice alla prospettazione della parte sul dies a quo e sul dies ad quem, trattandosi di questione di diritto.
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