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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19673/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con il primo motivo ha sostenuto che il fatto dovesse essere qualificato come tentato furto e non come furto consumato, assumendo quindi che l'impossessamento non fosse stato perfezionato. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando sia la mancata esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 c.p. sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché lo stesso ricorrente aveva ammesso di essersi impossessato dei beni, sia pure per un breve lasso di tempo, con conseguente consumazione del furto. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., osservando che essa era stata applicata non per l'esposizione alla pubblica fede, ma perché i beni sottratti erano custoditi nella struttura detentiva e destinati al servizio sanitario. Ha inoltre ritenuto logicamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla mancanza di elementi positivi, sul fatto che la condotta era stata commessa all'interno di una struttura penitenziaria e sui precedenti penali specifici dell'imputato. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 7 c.p.

    L'aggravante è stata ritenuta applicabile non per l'esposizione della cosa alla pubblica fede, ma perché i beni sottratti erano custoditi nella struttura detentiva e destinati al servizio sanitario.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato considerato legittimamente motivato sulla base dell'assenza di elementi positivi, del luogo di commissione del fatto e dei precedenti penali dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'impossessamento, anche se di breve durata, integra il furto consumato e non il tentativo quando la sottrazione del bene ha prodotto una effettiva disponibilità, sia pure temporanea, in capo all'agente.
  • La censura sull'erronea qualificazione del fatto come tentato anziché consumato è manifestamente infondata se risulta ammesso lo spossessamento e l'impossessamento del bene.
  • L'aggravante del furto ex art. 625 n. 7 c.p. può essere ravvisata anche quando la cosa sottratta sia custodita in un luogo specifico e destinata a una determinata funzione di servizio, se la motivazione dà conto della ragione concreta dell'aggravamento.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è immune da censure in cassazione quando il giudice di merito valorizzi in modo non illogico l'assenza di elementi favorevoli, il contesto concreto della condotta e i precedenti penali dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativoPrescrizione del reato

Testo integrale

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