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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09403/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva definito il giudizio con sentenza ex art. 599-bis c.p.p., applicando all'imputato la pena concordata di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 421-bis c.p. Avverso tale decisione l'imputato proponeva ricorso per cassazione con due atti difensivi distinti. Con il primo si deduceva violazione di legge per asserito errore nella manifestazione di volontà, perché la rinuncia ai motivi di appello sarebbe stata espressa solo tramite uno dei difensori, mentre l'altro difensore non era comparso per omessa notifica del decreto di citazione. Con il secondo si lamentavano: omessa motivazione su due motivi di gravame che, secondo la difesa, non erano stati oggetto di rinuncia; omessa valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; omessa esclusione dell'aggravante del metodo mafioso. La Corte ha ritenuto inammissibili entrambe le impugnazioni perché proposte su questioni ricomprese nei motivi di appello ai quali l'imputato aveva esplicitamente rinunciato nell'ambito del concordato in appello; ha inoltre escluso che la contestazione sull'aggravante del metodo mafioso potesse essere sottratta alla rinuncia qualificandola come parte del solo trattamento sanzionatorio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di appello abbia efficacia preclusiva anche nel giudizio di legittimità, salvo il caso di pena illegale, non dedotto né ravvisato. La rinuncia formulata personalmente dall'imputato in presenza del difensore di fiducia è stata considerata valida e riferita all'intera impugnazione, non essendo necessaria la presenza di eventuali ulteriori difensori nominati. Conseguentemente, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato sui motivi di appello; la rinuncia ai motivi produce effetti preclusivi anche nel successivo giudizio di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    impone la trattazione de plano del ricorso avverso sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. quando l'impugnazione sia inammissibile.

  • art. 129 c.p.p.

    le doglianze sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento sono inammissibili se riferite a motivi rinunciati nel concordato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 625-bis c.p.p.

    richiamato come rimedio straordinario esperibile avverso la decisione di inammissibilità, a sostegno della ragionevolezza del procedimento de plano.

  • art. 421-bis c.p.

    reato oggetto della sentenza di merito definita con concordato in appello.

  • art. 421-bis cod. pen.

    medesima disposizione penale indicata nel testo come titolo di reato contestato.

  • Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018

    "In tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen."

    la procedura semplificata è costituzionalmente legittima per l'inammissibilità dei ricorsi contro sentenze ex art. 599-bis c.p.p.

  • Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea

    la rinuncia ai motivi di appello, se formulata personalmente dall'imputato in presenza del difensore di fiducia, è valida; non è indispensabile la presenza di altri difensori e la mancata tempestiva eccezione della nullità la sana.

  • Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé

    conferma che la rinuncia dell'imputato riguarda l'intera impugnazione e la nullità per omessa citazione del co-difensore si sana se non eccepita tempestivamente.

  • Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018

    "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello"

    la rinuncia ai motivi nell'accordo sulla pena preclude la deduzione in cassazione anche di questioni rilevabili d'ufficio, compresa la verifica ex art. 129 c.p.p.

  • Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019

    "E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto"

    l'accordo in appello comporta rinuncia a contestare in cassazione ogni diversa doglianza sui punti concordati, salvo la pena illegale.

  • Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019

    "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice"

    sono ammissibili solo le censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero, sulla difformità della sentenza dall'accordo e sulla pena illegale; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati e su questioni ex art. 129 c.p.p.

  • Sez. 2, n. 28872 del 02/07/2020

    la sussistenza di un'aggravante è un punto autonomo della sentenza, distinto dal trattamento sanzionatorio, e non può essere assimilata a quest'ultimo per sottrarla alla rinuncia.

  • Sez. 7, ord. n. 14140 del 09/02/2018

    conferma che la valutazione sulla sussistenza di un'aggravante costituisce tema distinto dal solo trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. la rinuncia ai motivi di impugnazione preclude la proposizione in cassazione di censure relative ai punti concordati, anche quando si tratti di questioni rilevabili d'ufficio, salvo il diverso profilo della pena illegale o della difformità della decisione rispetto all'accordo.
  • La rinuncia ai motivi di appello, se resa personalmente dall'imputato in presenza del difensore di fiducia, è valida e riferita all'intera impugnazione, senza che sia necessaria la presenza di ogni altro difensore eventualmente nominato; l'eventuale nullità per mancata citazione del co-difensore è sanata se non eccepita tempestivamente.
  • Le doglianze sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non sono deducibili in cassazione quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello nell'ambito del concordato sulla pena o sui motivi.
  • L'aggravante contestata costituisce un punto autonomo della decisione e non può essere assorbita nel solo tema del trattamento sanzionatorio per eludere gli effetti preclusivi della rinuncia.
  • Avverso le sentenze rese ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile il ricorso per cassazione solo per questioni relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo e all'eventuale pena illegale.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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