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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38348/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mandante)

La controversia

Una società aveva ricevuto nel 2003 un incarico di mandato per assistere e consigliare tecnicamente e finanziariamente la controparte nella predisposizione di una pratica finalizzata ad ottenere agevolazioni pubbliche previste dalla legge n. 598 del 1994 per l’innovazione di strutture e processi aziendali. La Corte d’appello aveva ritenuto che la mandataria, esaminata la documentazione contabile e fiscale della mandante, avrebbe dovuto rendersi conto dell’assenza di concrete condizioni per ottenere il finanziamento, in particolare per la mancanza di beni immobili da offrire in garanzia e per la presenza di un patrimonio già vincolato, e avrebbe dovuto informare tempestivamente la mandante e attendere istruzioni, invece di procedere comunque all’istruzione della pratica e chiedere il compenso. La società mandataria ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 1710, 1176, 1175, 1375 e 1719 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva fatto un uso generico e scorretto della nozione di diligenza qualificata e che, poiché la lettera di incarico menzionava garanzie reali da concordare e un fax successivo aveva prospettato la sostituzione delle garanzie reali con una fideiussione, la mandante era già consapevole dell’esigenza di garanzie, sicché non esisteva un obbligo di informarla sull’impossibilità di accesso al finanziamento; con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., assumendo che, essendo state respinte le domande avversarie di nullità e annullabilità del contratto, le spese avrebbero dovuto essere compensate.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha osservato che il riferimento della Corte d’appello alla "diligenza qualificata" aveva valore solo terminologico e che era corretto il richiamo all’art. 1176, comma 2, c.c., dato che la mandataria svolgeva un’attività connotata da specifiche competenze professionali in materia finanziaria e creditizia. Ha inoltre rilevato che le ulteriori censure erano generiche e, in sostanza, miravano a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, profili riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice e che non vi era violazione del principio di soccombenza, poiché la regolazione delle spese doveva essere valutata sull’esito finale della lite, del tutto sfavorevole alla ricorrente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1710 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla diligenza del mandatario, per valutare l’adempimento dell’incarico professionale.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Applicato come parametro della diligenza professionale richiesta alla mandataria, in ragione delle sue specifiche competenze nel settore della consulenza finanziaria e dell’intermediazione creditizia.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla correttezza nell’esecuzione del rapporto, ma le censure sono state ritenute infondate o generiche.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di buona fede nell’esecuzione del contratto, senza che la Corte ravvisasse una violazione.

  • art. 1719 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto degli obblighi del mandatario, senza accoglimento della censura.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che le spese seguono la soccombenza e che la valutazione va fatta con riferimento all’esito finale della controversia.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è stata qualificata come scelta discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione.

  • legge n. 598 del 1994

    Indicata come base delle agevolazioni pubbliche cui era finalizzata l’attività di consulenza e assistenza oggetto del mandato.

Massime di principio

  • Nel mandato professionale avente ad oggetto attività tecnico-finanziarie, la diligenza va valutata con il parametro dell’art. 1176, comma 2, c.c., tenendo conto delle competenze specifiche del professionista incaricato.
  • Il professionista che, esaminata la documentazione della cliente, rilevi l’assenza di concrete condizioni per il buon esito dell’operazione ha il dovere di informare tempestivamente la mandante del probabile insuccesso e di attendere istruzioni, invece di proseguire automaticamente nell’attività.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in contestazioni della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove, riservate al giudice di merito.
  • La regolazione delle spese processuali deve essere apprezzata avendo riguardo all’esito complessivo della controversia; la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieMandatoSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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