Cassazione Penale, Sentenza n. 8116/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità della sentenza e dell'ordinanza del 24/01/2020 per mancata conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato. L'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio all'atto di identificazione (20/03/2017) ma non risultano rapporti professionali effettivamente instaurati; tutti gli atti, compreso l'atto introduttivo del giudizio, erano stati notificati a quel difensore domiciliatario. La difesa eccepisce che tale elezione non ha determinato la reale conoscenza del processo e che la celebrazione del giudizio in assenza è dunque illegittima.
La decisione
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per nullità assoluta perché il giudice di merito non ha accertato l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato né l'esistenza di un rapporto professionale con il difensore domiciliatario. Dispone la trasmissione degli atti al giudice di pace di Roma, diverso nella persona, perché proceda alla rinnovazione degli atti nulli e alla notificazione personale dell'atto introduttivo all'imputato dopo opportune ricerche. La condanna penale di primo grado viene quindi annullata.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma sostanziale del reato per cui era imputato l'interessato; la pronuncia riguarda però profili processuali relativi alla validità delle notifiche e alla celebrazione del processo in assenza.
Riferimento alla dichiarazione di assenza dell'imputato: la riforma normativa richiede che l'assenza sia collegata alla conoscenza effettiva del procedimento o alla volontaria sottrazione.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Stabilisce che, in caso di mancata conoscenza del processo, il giudice debba ordinare la notificazione personalmente ad opera della polizia giudiziaria e, se non possibile, sospendere il processo; sottolinea il principio dell'effettività della conoscenza.
art. 162 cod. proc. pen., comma 4-bis (introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)
l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario
La disposizione limita gli effetti della mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, richiedendo l'assenso del difensore per evitare elezioni fittizie e promuovere la certezza della conoscenza dell'imputato.
L. 28 aprile 2014, n. 67 (modifiche processuali)
Ha riformato il regime del processo in absentia e posto l'accento sulla 'incolpevole' mancata conoscenza dell'imputato, adeguando l'ordinamento alle esigenze internazionali e alla giurisprudenza della Corte EDU.
Ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 162 cod. proc. pen. per prevenire elezioni di domicilio "disattente" presso difensori d'ufficio, richiedendo l'assenso del difensore domiciliatario.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio non prova da sola la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale o altri elementi idonei a dimostrare la conoscenza.
- Se non è provata l'effettiva conoscenza del procedimento, la celebrazione del processo in assenza è nulla: il giudice deve disporre la notificazione personale dell'atto introduttivo da parte della polizia giudiziaria o, se ciò non è possibile, sospendere il processo.
- La nullità per celebrazione del processo senza effettiva conoscenza è assoluta e rilevabile in ogni stato e grado; ciò può comportare l'annullamento senza rinvio e la rinnovazione degli atti nulli.
- Dopo la L. n. 103/2017 l'assenso del difensore domiciliatario è necessario per dare efficacia all'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio; in assenza di tale requisito le notifiche domiciliatarie sono particolarmente vulnerabili a contestazione.
- In situazioni analoghe, difesa e giudice devono indagare e documentare rapporti effettivi tra imputato e difensore domiciliatario (contatti, incontri, scambi di corrispondenza) prima di ritenere valida la conoscenza del processo e procedere in assenza.
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