Cassazione Penale, Ordinanza n. 04453/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sua responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per il delitto di cui all'art. 642 c.p. L'unico motivo dedotto lamentava la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità. La censura è stata ritenuta del tutto aspecifica perché non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. La difesa riproponeva rilievi già disattesi in appello, ma la Corte territoriale aveva valorizzato elementi probatori ritenuti univoci e convergenti, dai quali emergeva che il sinistro stradale denunciato non poteva considerarsi avvenuto nel luogo, all'ora e con le modalità riferite. Veniva inoltre rilevato che la teste indicata dalla pubblica accusa non era stata esaminata per rinuncia del pubblico ministero e che l'esame del titolare dell'officina che aveva ricoverato il veicolo incidentato era stato correttamente ritenuto superfluo dal primo giudice in presenza di un compendio probatorio già sufficiente.
Norme richiamate
Costituisce il titolo del delitto per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile e la cui conferma è stata oggetto del ricorso.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci una illogicità della motivazione deve confrontarsi in modo specifico e critico con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata; deduzioni generiche o meramente riproduttive di censure già esaminate sono inammissibili.
- Quando il giudice di merito ha fondato il giudizio di responsabilità su emergenze probatorie univoche e convergenti, la censura che si limiti a contestare in modo astratto la ricostruzione dei fatti non è sufficiente a scalfire la decisione.
- La mancata escussione di un teste non integra di per sé vizio di motivazione quando l'omissione dipende da rinuncia della parte che lo aveva indicato e quando il giudice ritiene superflua l'assunzione di ulteriori prove in presenza di un compendio probatorio già completo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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