Cassazione Penale, Ordinanza n. 18229/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania. Con il primo motivo il difensore ha denunciato vizi della motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo la particolare tenuità del fatto. La Corte rileva che il secondo motivo era comunque non dedotto in appello e che la Corte territoriale aveva già escluso, con motivazione congrua, la particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e sostanzialmente diretto a ottenere un nuovo esame del merito, quindi non scrutinabile in sede di legittimità. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo sia perché non devoluto con l'appello, sia perché la Corte d'appello aveva già motivatamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione congrua; in cassazione non è deducibile se non devoluta nei motivi di appello e, comunque, non è censurabile quando la valutazione di merito sia adeguatamente motivata.
art. 606, ultimo comma, c.p.p.
Il motivo di ricorso è inammissibile quando introduce una questione non prospettata nei motivi di appello.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione sulle attenuanti generiche non è deducibile in cassazione quando la censura sia generica e si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del merito.
- La questione relativa alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere specificamente devoluta al giudice di appello; in mancanza, il relativo motivo è inammissibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, c.p.p.
- Quando il giudice di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione congrua, tale valutazione di merito non è sindacabile in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18188/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18190/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18193/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18194/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18195/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18197/2025 del 14/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →