Cassazione Civile, Ordinanza n. 21191/2026 del 22/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un soggetto aveva introdotto un giudizio davanti al Tribunale del lavoro chiedendo la condanna di due società al pagamento di provvigioni non corrisposte, compensi vari, indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. e indennità suppletiva di clientela, oltre ai contributi previdenziali nei confronti dell'INPS. A fondamento della pretesa allegava di avere svolto attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione, descritta come raccolta di ordinativi e coordinamento di rete vendita. La società convenuta aveva contestato la qualificazione del rapporto, sostenendo che si trattasse invece di procacciamento d'affari e invocando un foro contrattuale. Il Tribunale di Catanzaro aveva declinato la competenza a favore del Tribunale ordinario di Ferrara. Il Tribunale di Ferrara, investito della riassunzione, ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio, ritenendo che la qualificazione del rapporto e le contestazioni della convenuta non incidessero sulla competenza, che doveva essere determinata sulla base della domanda attorea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Catanzaro quale giudice del lavoro e ha rimesso le parti davanti a tale ufficio, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione. Ha ritenuto che la controversia, per come prospettata dall'attore, rientrasse nell'art. 409, n. 3, c.p.c. e che la clausola contrattuale derogatoria della competenza fosse nulla ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 413 c.p.c. Le spese del procedimento sono state rimesse al giudice di rinvio/competente.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in materia di lavoro.
richiamato per la costituzione della parte ricorrente nel procedimento di regolamento di competenza.
la competenza va determinata in base al contenuto della domanda, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa.
la controversia, come prospettata dall'attore e riferita a prestazioni personali e continuative di vendita, rientra nella competenza del giudice del lavoro.
la clausola contrattuale che derogava la competenza territoriale è nulla e non può fondare lo spostamento del foro.
richiamato in relazione alla domanda di indennità di cessazione del rapporto.
disciplinando l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, consente lo svolgimento senza vincolo di subordinazione anche come oggetto di un contratto di agenzia o in forma abituale/occasionale.
Massime di principio
- Ai fini della competenza per materia, rileva la qualificazione del rapporto così come dedotta dall'attore nella domanda, non le contestazioni del convenuto, salvo che la prospettazione sia in modo evidente artificiosa e pretestuosa per scegliere il giudice.
- Quando la domanda riguarda crediti da provvigioni, compensi e indennità connessi a un rapporto di collaborazione commerciale o di vendita personale e continuativa, la controversia può ricadere nella competenza del giudice del lavoro se la domanda è formulata in termini compatibili con l'art. 409 c.p.c.
- La qualificazione finale del rapporto come agenzia, procacciamento d'affari o altra figura negoziale attiene al merito e non può essere anticipata per escludere la competenza del giudice individuato dalla domanda.
- Nelle controversie di lavoro o assimilate, una clausola contrattuale di deroga della competenza territoriale è inefficace se la legge ne sancisce la nullità.
- L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere svolta anche come rapporto di agenzia, oppure in forma abituale o occasionale: la verifica concreta della forma del rapporto non incide, di per sé, sulla competenza processuale.
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