Cassazione Penale, Ordinanza n. 10707/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania che, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado per associazione di tipo mafioso. Con il ricorso si deduceva, in sintesi, la violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p. per difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, lamentando quindi che il giudice di appello non avesse verificato o motivato sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado, quando accoglie la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, poiché la cognizione è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Ha inoltre richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo se investe la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo. Non essendo stati dedotti tali profili, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello; la sentenza resa all'esito dell'accordo è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
È stato invocato dal ricorrente per denunciare la violazione di legge e il difetto di motivazione sul mancato proscioglimento.
Nel patteggiamento in appello non sussiste un obbligo di motivare espressamente sul mancato proscioglimento per cause evidenti di non punibilità.
È richiamato quale base della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto fuori dei limiti consentiti.
Reato oggetto della sentenza di merito, per il quale era stata originariamente irrogata la pena poi rideterminata in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., il giudice non deve sviluppare una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che emergano profili specificamente dedotti e rilevanti nei limiti del devoluto.
- Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in applicazione del concordato in appello è ammissibile soltanto per censure che investano la regolarità della formazione del consenso delle parti, l'adesione del pubblico ministero o la divergenza tra accordo e decisione giudiziale.
- Se il ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. introduce contestazioni estranee ai limiti devolutivi del concordato, esso è inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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