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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25289/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero. La condanna di merito per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e la confisca ex art. 85-bis d.P.R. 309/1990 restano pertanto ferme.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti. I motivi dedotti erano tre: 1) vizio di motivazione in relazione alla recidiva ex art. 99, comma 4, c.p., contestando la valutazione della pericolosità sociale e del trattamento sanzionatorio; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 3) violazione di legge in relazione alla confisca disposta ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, lamentando che la Corte territoriale non si fosse adeguatamente pronunciata sulle risultanze probatorie circa la provenienza del denaro sequestrato. Il difensore ha depositato memoria insistendo soprattutto sulla recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi riproponessero censure già formulate in appello e non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata, mirando in sostanza a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Quanto alla confisca/restituzione del denaro, ha rilevato che la Corte di merito aveva già spiegato l'inverosimiglianza e l'indimostrata provenienza lecita delle somme, nonché la loro sproporzione rispetto agli introiti leciti.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato in materia di stupefacenti, confermata in appello e non incisa dal ricorso in cassazione.

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Base normativa della confisca confermata dalla Corte territoriale; la Cassazione ha ritenuto non consentita la richiesta di rivalutazione delle prove sulla provenienza del denaro sequestrato.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Richiamato come parametro della doglianza sulla recidiva; la Corte ha ritenuto la censura meramente reiterativa e non confrontata con la motivazione di merito sulla pericolosità e sulla personalità dell'imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato per la doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della Corte d'appello.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si limitino a riprodurre le stesse censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie.
  • La doglianza sulla recidiva o sul trattamento sanzionatorio deve censurare concretamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, la critica è meramente assertiva e non scrutinabile in cassazione.
  • La richiesta di revoca o restituzione di somme confiscate o sequestrate deve confrontarsi con la motivazione che ne abbia valorizzato la dubbia provenienza e la sproporzione rispetto ai redditi leciti; la mera allegazione difensiva non è sufficiente a superare tale giudizio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa rilevante in senso costituzionale, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccio
RamiReati in materia di lavoro
IstitutiRecidivaConfisca

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