Cassazione Civile, Ordinanza n. 19436/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società ha impugnato per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4, c.p.c., l'ordinanza della Corte di cassazione n. 7648/2025 che, in una controversia relativa a un sollecito di pagamento TARI 2018, aveva accolto il ricorso principale del Comune, rigettato il ricorso incidentale della contribuente e cassato con rinvio la sentenza regionale. La ricorrente ha dedotto un errore di fatto revocatorio, sostenendo che la precedente decisione avrebbe omesso di rilevare l'improcedibilità del ricorso per cassazione del Comune per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il vizio denunciato non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma al più un errore di diritto o di giudizio consistente nell'omesso rilievo di una possibile improcedibilità. Poiché l'errore revocatorio presuppone una svista percettiva immediatamente rilevabile e decisiva, e non una mancata valutazione giuridica di fatti rilevanti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune è rimasto intimato. È stata inoltre data atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione solo nei limiti previsti per l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista percettiva, immediatamente rilevabile, decisiva e non caduta su un punto controverso deciso dal giudice.
L'omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione integra una possibile causa di improcedibilità del ricorso per cassazione, ma la sua mancata rilevazione non coincide automaticamente con errore di fatto revocatorio.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, comporta l'attestazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il contributo unificato aggiuntivo richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione del contenuto degli atti o del provvedimento, non una valutazione giuridica errata o l'omesso rilievo di una decadenza, improcedibilità o altra causa processuale.
- Non è revocabile per errore di fatto la decisione di legittimità che abbia omesso di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cassazione, quando il vizio dedotto riguarda in realtà la mancata applicazione di una norma processuale e non una svista percettiva sulla presenza o assenza di un documento agli atti.
- Per configurare l'errore revocatorio occorre che il fatto sia incontrovertibile, immediatamente rilevabile dagli atti, non controverso e decisivo, cioè tale che, se correttamente percepito, avrebbe condotto a una decisione diversa.
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