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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29113/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Abruzzo che, in riforma del primo grado, aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento per l'anno 2015 con cui l'Amministrazione aveva disconosciuto i requisiti per il regime agevolato della L. n. 398/1991 e recuperato maggiori imposte IRES, IRPEF e IVA, con sanzioni, nei confronti dell'associazione sportiva dilettantistica di cui la ricorrente era legale rappresentante. Con il primo motivo denunciava omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio. Con il secondo motivo lamentava vizio motivazionale della sentenza d'appello, sostenendo che non fosse adeguatamente motivato il giudizio di natura commerciale dell'associazione. Con il terzo motivo deduceva omessa pronuncia sulla domanda subordinata di rideterminazione delle imposte e delle sanzioni, riproposta in appello dopo essere stata assorbita in primo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondate le doglianze sull'omessa pronuncia dell'eccezione di rito e sul preteso vizio motivazionale, poiché l'omessa pronuncia rileva solo per questioni di merito e la CTR aveva comunque esposto in modo non apparente le ragioni del proprio convincimento, valorizzando plurimi elementi sintomatici della natura commerciale dell'associazione. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando l'omessa pronuncia della CTR sulla domanda subordinata di rideterminazione delle imposte e delle sanzioni, domanda non incompatibile con la decisione adottata e quindi non suscettibile di rigetto implicito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e il giudizio rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia integra vizio denunciabile quando riguarda domande o questioni di merito; non ricorre, secondo la Corte, per eccezioni pregiudiziali di rito

  • art. 53 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti dell'appello nel processo tributario

  • artt. 342 e 434 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di inammissibilità dell'appello

  • art. 32, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul vizio di motivazione, ma la Corte ha chiarito che il vizio motivazionale rilevante è solo quello che raggiunge il minimo costituzionale

  • art. 350, n. 5 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla motivazione della decisione di appello

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    base processuale dei motivi relativi a omessa pronuncia e vizio di motivazione quale error in procedendo

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    la sua riformulazione è letta dalla Corte come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione sistematica della riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 380.1 bis c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito della memoria

  • L. n. 398/1991

    norma sul regime agevolato per associazioni sportive dilettantistiche, il cui possesso dei requisiti era contestato dall'Amministrazione

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è configurabile solo con riguardo a domande o questioni di merito, non quando il giudice ometta di esaminare un'eccezione pregiudiziale di rito.
  • Nel processo civile e tributario, la motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, presenta un contrasto irriducibile o risulta obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente il semplice difetto di sinteticità o di completezza argomentativa.
  • La riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c. restringe il controllo di legittimità sul vizio motivazionale al solo minimo costituzionale, escludendo sindacati sulla sufficienza della motivazione.
  • Quando una domanda subordinata è logicamente compatibile con la decisione adottata, il giudice di merito deve pronunciarvisi espressamente; in mancanza, non può presumersi un rigetto implicito.
  • Nel valutare i requisiti per l'accesso a un regime agevolato riservato a enti associativi, il giudice può desumere la natura commerciale dell'attività da un complesso di indici fattuali quali assenza di vita assembleare, corrispettivi ulteriori richiesti ai soci, pubblicità dell'attività, struttura dei rapporti con reti commerciali e articolazione di abbonamenti differenziati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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