Cassazione Civile, Ordinanza n. 23285/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Due eredi hanno agito contro un soggetto che, sulla base di una scrittura privata qualificata come ricognizione di debito, vantava un credito verso la loro dante causa, chiedendo l'accertamento negativo dell'inesistenza di qualsiasi obbligazione della de cuius. Il convenuto ha resistito proponendo domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma indicata nella scrittura. Il tribunale ha rigettato la domanda attorea e accolto la riconvenzionale; in appello, dopo c.t.u. grafologica, la corte territoriale ha invece riformato la decisione, ritenendo che non fosse provata l'obbligazione sottostante e che mancasse una sufficiente dimostrazione della causale addotta dal creditore. In cassazione il ricorrente ha dedotto, da un lato, omesso esame degli esiti della c.t.u. grafologica sulla genuinità della sottoscrizione; dall'altro, violazione dell'art. 1988 c.c. per errata distribuzione dell'onere probatorio, sostenendo che, una volta prodotta la ricognizione di debito, il creditore era dispensato dalla prova del rapporto fondamentale e che l'eventuale inesistenza di tale rapporto avrebbe dovuto essere provata dalla parte che contestava il riconoscimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo erronea la sentenza d'appello nella parte in cui aveva addossato al creditore l'onere di specificare e provare il rapporto causale sottostante alla ricognizione di debito. Ha ribadito che la ricognizione di debito produce un'astrazione solo processuale della causa debendi e comporta una mera relevatio ab onere probandi a favore del beneficiario, il quale non deve provare il rapporto fondamentale salvo che rinunci espressamente o inequivocamente a tale vantaggio. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese. Il primo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
La tardiva istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio non determina improcedibilità del ricorso se l'istanza è stata comunque formulata nel termine utile e se gli atti di parte sono sufficienti alla decisione.
Richiamato solo per il rito camerale e la riserva di deposito dell'ordinanza.
Il requisito di specialità della procura alle liti è soddisfatto anche quando la procura, su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto, consenta di riferirla al giudizio di cassazione.
La procura al controricorso deve essere speciale; la specialità può risultare dalla collocazione topografica della procura e dalla sua congiunzione materiale all'atto.
Nei casi dubbi la procura va interpretata nel senso che ne consenta l'efficacia e la produzione degli effetti voluti.
Richiamato in funzione conservativa degli atti processuali, per interpretare la procura in senso utile alla sua validità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato dal ricorrente per omesso esame di un fatto decisivo, motivo poi assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge in tema di riparto dell'onere probatorio.
La ricognizione di debito e la promessa di pagamento non sono fonti autonome di obbligazione, ma determinano soltanto una presunzione/astrazione processuale della causa debendi e una dispensa del creditore dalla prova del rapporto fondamentale.
Massime di principio
- La ricognizione di debito e la promessa di pagamento non costituiscono autonome fonti dell'obbligazione: esse hanno valore confermativo di un rapporto fondamentale preesistente e producono soltanto un'astrazione processuale della causa debendi.
- Quando il creditore agisce sulla base di una ricognizione di debito pura, è dispensato dalla prova del rapporto sottostante; incombe invece sulla parte che contesta il riconoscimento dimostrare l'inesistenza del rapporto fondamentale.
- La deduzione, da parte del creditore, del rapporto causale sottostante non comporta di per sé rinuncia al vantaggio probatorio di cui all'art. 1988 c.c.; la rinuncia richiede una manifestazione inequivoca di volontà.
- La prova del rapporto fondamentale non può essere richiesta al creditore con specificità ulteriore rispetto al contenuto della ricognizione, se ciò si traduce in un indebito spostamento dell'onere probatorio.
- In sede di cassazione, la mancata o tardiva trasmissione del fascicolo d'ufficio non comporta improcedibilità quando l'istanza è stata tempestivamente proposta o quando la decisione può essere assunta sulla base degli atti di parte.
- La procura al controricorso può ritenersi speciale anche se redatta su foglio separato, purché materialmente congiunta all'atto e non vi siano elementi univoci che ne escludano il riferimento al giudizio di cassazione.
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