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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07784/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre coimputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per violenza privata in concorso. Una ricorrente ha dedotto un motivo ritenuto generico, non chiaramente riferibile né alla recidiva né agli aumenti per continuazione o al trattamento sanzionatorio. Un secondo ricorrente ha articolato due motivi: il primo sosteneva che il fatto dovesse essere riqualificato da violenza privata a esercizio arbitrario delle proprie ragioni; il secondo censurava il diniego delle attenuanti generiche per asserita contraddittorietà della motivazione. Il terzo ricorrente ha riproposto le stesse doglianze sul corretto inquadramento giuridico e sulle attenuanti generiche e ha inoltre contestato il riconoscimento della recidiva reiterata specifica, ma il motivo è stato giudicato generico perché non confrontato specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto generico il primo motivo della ricorrente, specificamente inammissibili il primo e il secondo motivo del secondo ricorrente perché il primo era una mera reiterazione delle censure già respinte in appello e il secondo era manifestamente infondato, e ha giudicato inammissibili i primi due motivi del terzo ricorrente per le stesse ragioni. Il terzo motivo del terzo ricorrente sulla recidiva è stato dichiarato generico per indeterminatezza ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. In conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    La difesa aveva invocato una riqualificazione del fatto da violenza privata a questa fattispecie, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché meramente reiterativa di quanto già dedotto in appello e non specificamente argomentata contro la motivazione di merito.

  • art. 393 c.p.

    È stato evocato come ipotesi alternativa di riqualificazione rispetto alla violenza privata, ma il motivo è stato respinto per difetto di specificità.

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso deve contenere specifici elementi di critica alla decisione impugnata; la Corte richiama tale requisito per dichiarare generico e quindi inammissibile il motivo sulla recidiva.

  • art. 610 c.p.

    Il capo di imputazione confermato in appello era il delitto di violenza privata, ritenuto integrato anche in concorso tra più persone.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riprodurre censure già formulate in appello: il motivo deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile per aspecificità o mera apparenza.
  • La deduzione della diversa qualificazione giuridica del fatto richiede un’argomentazione puntuale sulle ragioni per cui la motivazione di merito sarebbe erronea; la sola riproposizione di tesi già disattese non soddisfa l’onere di specificità del ricorso.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito presenti manifeste illogicità o omissioni decisive; non è necessario che il giudice prenda in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
  • La contestazione della recidiva deve essere supportata da censure specifiche e determinate; motivi generici o formulati in termini del tutto generali non superano il vaglio di ammissibilità.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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