Cassazione Penale, Ordinanza n. 23874/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, ma nel corso del giudizio di appello aveva rinunciato a tutti i motivi attinenti alla responsabilità per i reati contestati, sicché il giudice di secondo grado aveva esaminato solo il trattamento sanzionatorio. In particolare, la Corte territoriale aveva negato le circostanze attenuanti generiche valorizzando: la scelta processuale dell'imputato, ritenuta non indicativa di resipiscenza; la gravità del fatto; le modalità di commissione dei reati; la freddezza e determinazione criminale; l'intensità del dolo; l'inserimento in ambienti delinquenziali. Nel ricorso, l'interessato ha contestato il diniego delle attenuanti generiche, deducendo profili ritenuti dalla Cassazione del tutto generici, quali la giovane età, la partecipazione personale al processo, l'opzione per il rito abbreviato e la quasi integrale rinuncia ai motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche fosse logica e giuridicamente corretta, in quanto fondata su elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p. e dell'art. 62-bis c.p., e che le censure del ricorrente fossero manifestamente generiche e non idonee a sollecitare un controllo di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciute o negate sulla base della valutazione di uno o più elementi tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.; anche un solo elemento relativo alla personalità del colpevole, all'entità del reato o alle modalità di esecuzione può essere sufficiente.
È la norma parametrica per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche, tra cui personalità dell'imputato, gravità del fatto e modalità della condotta.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizzi, anche isolatamente, uno o più elementi significativi tra quelli dell'art. 133 c.p., purché la motivazione sia logica e non contraddittoria.
- Ai fini delle attenuanti generiche, la scelta processuale dell'imputato è apprezzabile solo se concretamente indicativa di resipiscenza o di positiva evoluzione della personalità; altrimenti può essere legittimamente ritenuta neutra o inidonea al beneficio.
- Le censure di legittimità sul diniego delle attenuanti generiche devono confrontarsi con la ratio della decisione di merito e non possono limitarsi a richiami generici a elementi quali giovane età, partecipazione al processo o rito abbreviato, se tali profili non incidono sulla valutazione compiuta dal giudice.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente, devono essere applicate le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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