Cassazione Penale, Sentenza n. 9584/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la mancata declaratoria di estinzione del reato nonostante l'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto (integrale adempimento dell'obbligazione) e la mancata valutazione della causa estintiva prevista dall'art. 641, comma secondo, cod. pen. Si contestava altresì carenza di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'omessa dichiarazione di estinzione del reato intervenuta prima della condanna definitiva a seguito del pagamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'integrale adempimento dell'obbligazione estingue il reato ai sensi dell'art. 641, comma secondo, cod. pen., e che tale adempimento può avvenire anche dopo la sentenza di primo o secondo grado, purché prima della decisione sul ricorso per cassazione. La difesa ha prodotto la prova del pagamento tramite ricevuta di bonifico per l'intero importo contestato; perciò la Corte ha dichiarato estinto il reato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 641, comma secondo, cod. pen.
Norme richiamate
comma secondo (estinzione del reato per integrale adempimento dell'obbligazione)
La Corte interpreta che l'integrale adempimento estingue il reato se avvenuto prima della condanna definitiva; l'adempimento può essere effettuato anche dopo le sentenze di merito e fino alla decisione sul ricorso per cassazione
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Il vizio denunciato consiste nella mancata motivazione sulla questione dell'estinzione del reato per pagamento; la Cassazione accoglie il rilievo per carenza di adeguata valutazione
attenuante per risarcimento del danno
La sentenza distingue l'istituto dell'estinzione per pagamento (art. 641, comma secondo) dall'attenuante per risarcimento del danno: quest'ultima richiede il risarcimento "prima del giudizio" per poter essere considerata
Precedente giurisprudenziale
Cass. Sez. 2, n. 21097 del 10/05/2023 (Lino, Rv. 284714)
La Corte richiama questo orientamento che ammette l'efficacia estintiva dell'integrale adempimento anche se realizzato dopo le sentenze di merito, purché antecedente alla decisione della Cassazione
Massime di principio
- L'integrale adempimento dell'obbligazione prevista per l'estinzione del reato ex art. 641, comma secondo, cod. pen. è efficace se avviene prima della condanna definitiva e può essere effettuato fino alla decisione sul ricorso per cassazione
- La prova dell'avvenuto pagamento può essere depositata e valutata anche in sede di ricorso per cassazione; se il pagamento è provato, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione del reato e può annullare senza rinvio
- La dichiarazione di estinzione per pagamento è distinta dalla riduzione di pena o dall'attenuante per risarcimento del danno (art. 62, n. 6): quest'ultima richiede il risarcimento prima dell'instaurazione del giudizio per avere effetti mitigatori
- Per ottenere la declaratoria di estinzione è fondamentale documentare in modo chiaro e tempestivo l'integrale versamento (es. ricevute, bonifici) e indicare la data rispetto alle varie fasi del processo
- Se il pagamento interviene dopo la decisione della Cassazione, normalmente non produrrà l'effetto estintivo rispetto a quella decisione; quindi è cruciale effettuare e documentare l'adempimento prima della pronuncia definitiva
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