Sentenza n. 1556/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS- Uff. I/MINVARI 3°, del 2 dicembre 2024 emesso dal Dirigente dell’Ufficio II della Ragioneria Territoriale dello Stato di -OMISSIS-, notificato in data 13 dicembre 2024, con il quale è stato disposto nei confronti della ricorrente il recupero del credito erariale ammontante ad € 58.752,19 e ne è stato ingiunto il relativo pagamento; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso, anche non conosciuto e non espressamente menzionato, ivi compreso, la nota prot. -OMISSIS- del 13 novembre 2024 di comunicazione di avvio del procedimento e, ove occorra, del decreto senza numero del 17 aprile 2015 emesso dal Ministero della Giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento della Ragioneria Territoriale dello Stato che disponeva il recupero di € 58.752,19 per asseriti indebiti scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato il provvedimento con sei motivi. Ha dedotto, anzitutto, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, violazione dei principi di buon andamento, leale collaborazione e giusto procedimento, nonché violazione dell'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, sostenendo che l'Amministrazione non avesse indicato con chiarezza il titolo dell'indebito, le voci retributive coinvolte, il periodo di riferimento e le modalità di calcolo. Ha poi dedotto travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento e ingiustizia manifesta, affermando di essere stata sempre inquadrata nella prima valutazione di professionalità e di non avere mai percepito il trattamento economico collegato alla terza valutazione; ha inoltre evidenziato l'incongruenza tra il riferimento a somme indebitamente percepite dal 1° febbraio 2011 e il decreto ministeriale del 17 aprile 2015, nonché il fatto che nel 2018 e 2019 non aveva percepito retribuzione perché dispensata dal servizio. Ha dedotto la violazione della proporzionalità, dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU e dei limiti alla ripetizione dell'indebito retributivo percepito in buona fede, lamentando anche l'assenza di rateizzazione o di trattenute proporzionate. Ha invocato gli artt. 9 l. 428/1985 e 5 d.P.R. 429/1986, sostenendo che, per le liquidazioni automatizzate, la pretesa restitutoria avrebbe potuto riguardare solo somme corrisposte nell'anno precedente alla contestazione. Infine, ha eccepito la prescrizione quinquennale delle somme periodiche anteriori al 13 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 2948, comma 4, c.c.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa al difetto di legittimazione passiva, ritenendo che il provvedimento lesivo fosse stato adottato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato nell'esercizio di autonome competenze del Ministero. Nel merito ha accolto il ricorso per manifesto difetto di motivazione, assorbendo gli ulteriori motivi. Il provvedimento non indicava il periodo in cui si sarebbe formato l'indebito, le singole voci stipendiali coinvolte, gli importi di ciascuna voce né il criterio di quantificazione del debito netto di € 58.752,19. La comunicazione di avvio indicava il periodo dal 1° febbraio 2011 al 20 aprile 2023, ma richiamava quale unico titolo il decreto ministeriale del 17 aprile 2015, senza spiegare come potessero essere richieste somme anteriori a tale data. Inoltre, il periodo comprendeva gli anni 2018 e 2019, durante i quali la ricorrente non aveva percepito retribuzione. La documentazione depositata in corso di causa, secondo cui al 21 aprile 2023 la ricorrente sarebbe stata erroneamente inquadrata nella classe stipendiale 8 anziché nella classe 4, non dimostrava né la data di decorrenza dell'asserito erroneo inquadramento né le differenze retributive concretamente corrisposte. Il TAR ha ritenuto che tale chiarimento integrasse una motivazione postuma e che, comunque, non colmasse le lacune istruttorie e motivazionali. Ha quindi annullato il provvedimento, lasciando salve le ulteriori valutazioni dell'Amministrazione condotte nel rispetto dei rilievi della sentenza, e ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il dovere di correttezza e collaborazione dell'Amministrazione è stato richiamato in relazione all'esigenza di esplicitare adeguatamente il fondamento e la quantificazione della pretesa restitutoria.
art. 9, commi 1 e 2, l. 428/1985
la revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni; le liquidazioni hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione
La ricorrente ha invocato tali disposizioni per sostenere la limitazione temporale della ripetibilità delle somme; il TAR non ha deciso specificamente la censura, avendo accolto il ricorso per difetto di motivazione.
art. 5, comma 4, d.P.R. 429/1986
le liquidazioni disposte con procedure automatizzate hanno carattere provvisorio sino allo spirare del termine di cui al comma 2. Resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte
La ricorrente ha richiamato la disposizione quale disciplina della provvisorietà delle liquidazioni automatizzate e della ripetibilità dell'indebito; il motivo è stato assorbito.
La ricorrente ha dedotto la prescrizione quinquennale dei crediti restitutori relativi a somme retributive periodiche anteriori al 13 dicembre 2019; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
La ricorrente ha invocato la tutela patrimoniale e il principio di proporzionalità rispetto al recupero di somme retributive percepite in buona fede; la censura è stata assorbita.
Massime di principio
- Un provvedimento di recupero di somme retributive asseritamente indebite deve indicare in modo puntuale il titolo della pretesa, il periodo di riferimento, le singole voci stipendiali coinvolte, gli importi contestati e i criteri di calcolo; l'indicazione di un importo complessivo non consente un adeguato controllo sulla legittimità dell'an e del quantum debeatur.
- Quando l'Amministrazione fonda il recupero su uno specifico atto presupposto, deve spiegare la coerenza temporale tra tale titolo e l'intero periodo per il quale richiede la restituzione. Non è adeguatamente motivata la pretesa che riguardi periodi anteriori all'adozione dell'atto presupposto senza indicare un diverso titolo legittimante.
- La motivazione del provvedimento di recupero non può essere sostituita o integrata in giudizio mediante chiarimenti successivi dell'Amministrazione. In ogni caso, una relazione postuma non è sufficiente se non dimostra documentalmente la decorrenza dell'errore retributivo e l'incidenza dello stesso sulle differenze richieste.
- La quantificazione di un indebito retributivo richiede un'istruttoria idonea a dimostrare quando si è verificata l'erronea corresponsione e quali somme siano state concretamente percepite; l'Amministrazione non può includere nel periodo di recupero intervalli nei quali il dipendente non ha ricevuto alcuna retribuzione.
- È legittimato passivamente il Ministero che, attraverso la propria articolazione territoriale, adotta direttamente il provvedimento di recupero sulla base di autonome competenze, anche quando il rapporto di servizio del dipendente intercorra con un diverso Ministero.
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