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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32696/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato era stato dichiarato responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudenta documentale, con riconoscimento della continuazione e determinazione della pena. Dopo un precedente annullamento parziale della Corte di cassazione limitato al reato di bancarotta documentale, la Corte di appello, nell’ambito di un accordo ex art. 599-bis c.p.p. assentito dal pubblico ministero, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione quanto alla bancarotta documentale e ha rideterminato la pena per la bancarotta patrimoniale, riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti, nella misura di un anno e sei mesi di reclusione. L’imputato ha impugnato la decisione deducendo violazione degli artt. 129 c.p.p. e 157 c.p., nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ha sostenuto che, anche in presenza della prescrizione e dell’accordo ex art. 599-bis c.p.p., la Corte avrebbe dovuto verificare preliminarmente se emergesse ictu oculi la prova della sua innocenza in relazione alla bancarotta documentale, con particolare riferimento all’assenza dell’elemento soggettivo, e pronunciare eventualmente assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ribadito che, contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono ammissibili soltanto le censure riguardanti la formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, il consenso del pubblico ministero o la difformità della pronuncia rispetto al contenuto dell’accordo. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della determinazione della pena non tradottisi nell’illegalità della sanzione. Poiché l’accordo aveva espressamente riguardato anche la declaratoria di prescrizione della bancarotta documentale, le censure dell’imputato non potevano essere esaminate in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza emessa sulla base dell’accordo è impugnabile per cassazione, in via circoscritta, per vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto all’accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    La verifica dell’esistenza di cause di proscioglimento nel merito non è deducibile in cassazione contro una sentenza di concordato in appello, quando la censura riguarda un motivo rinunciato o comunque estraneo ai limitati motivi di ricorso consentiti.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione del reato; la Corte non ha accolto la censura sulla mancata assoluzione nel merito.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 219 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Richiamato nella precedente determinazione della pena per le circostanze aggravanti della bancarotta.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato nella precedente decisione d’appello in relazione all’esclusione della continuazione.

Massime di principio

  • Contro la sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per censure concernenti la formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione rispetto al contenuto dell’accordo.
  • Sono inammissibili, nel ricorso contro una sentenza di concordato in appello, le doglianze relative ai motivi oggetto di rinuncia, compresa la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., anche quando il reato sia stato dichiarato prescritto.
  • Nel giudizio di legittimità relativo a una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. non sono deducibili vizi concernenti la determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale perché eccedente i limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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