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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29074/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Macerata del 03/07/2021 che, pur accogliendo l'opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ripristinando l'ammissione con decorrenza dalla presentazione degli atti, aveva dichiarato 'non luogo a provvedere' sulle spese di lite. Sanfilippo deduceva violazione di legge e sosteneva che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare e condannare la controparte al pagamento delle spese processuali, richiamando in particolare il comma 4 dell'art. 702-ter c.p.c.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha precisato che il diritto alla liquidazione dei compensi del difensore per l'attività di opposizione al provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è distinto dalla possibilità di condannare la controparte al pagamento delle spese processuali. Condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese, oltre a doverle riconoscere i compensi attraverso le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. 115/2002), comporterebbe una duplicazione dell'onere a carico dell'erario, che non è giustificabile. Diversa sarebbe la posizione nelle opposizioni promosse dal difensore avverso il decreto di pagamento, dove valgono le regole ordinarie (art. 91 c.p.c.). Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato pronunciato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 702-ter cod. proc. civ., comma 4

    comma 4 dell'art. 702-ter cod.proc.civ.

    La disposizione è rilevante per l'opposizione avverso provvedimenti relativi al patrocinio; tuttavia la Corte distingue il diritto alla liquidazione dei compensi del difensore (ricadente nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato) dall'assegnazione delle spese di lite contro l'amministrazione, che non deve produrre duplicazione di esborsi a carico dell'erario.

  • D.P.R. 115/2002, artt. 82, 106 e ss.

    artt. 82, 106 e ss. d.p.r. 115/2002

    Regolamentano l'erogazione dei compensi al difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato; la loro applicazione implica che i compensi siano a carico dell'erario, rendendo ingiustificata una ulteriore condanna dell'amministrazione alle spese di lite che determinerebbe una duplicazione dell'onere pubblico.

  • art. 91 cod. proc. civ., commi 1 e 2

    art. 91, commi 1 e 2, cod. proc. civ.

    Norma applicabile nelle opposizioni promosse dal difensore contro il decreto di pagamento: in quel contesto il difensore ha autonoma legittimazione ad agire per i propri compensi e può ottenere riconoscimento di onorari e spese secondo le regole ordinarie.

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra la liquidazione dei compensi del difensore (che, se il patrocinio è riconosciuto, sono a carico dell'erario secondo il D.P.R. 115/2002) e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite: nel caso di patrocinio a spese dello Stato la condanna della pubblica amministrazione alle spese può determinare una duplicazione di oneri pubblici e va evitata.
  • In un'opposizione alla revoca del patrocinio lo strumento idoneo per ottenere il compenso del difensore è la liquidazione ex normativa sul patrocinio gratuito; non è automatico che la corte debba condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali.
  • Se il difensore promuove un'opposizione al decreto di pagamento (ovvero tutela un proprio diritto soggettivo relativo agli onorari), si applicano invece le regole ordinarie del codice di procedura civile (art. 91 c.p.c.) e il difensore potrà chiedere la condanna della controparte alle spese.
  • Chi contesta la mancata pronuncia sulle spese deve verificare se la decisione impugnata abbia effettivamente omesso una statuizione obbligatoria: tuttavia, quando intervenire comporterebbe una duplicazione dell'onere erariale, il giudice può legittimamente non disporre la condanna dell'amministrazione.
  • In simili contenziosi è utile chiedere espressamente la liquidazione degli onorari del difensore nel corpo della decisione e, se si ritiene violato un diritto autonomo del difensore, valutare l'opposizione al decreto di pagamento per attivare la disciplina dell'art. 91 c.p.c.

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