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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11251/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (vicino proprietario)

La controversia

La controversia nasce dai lavori di sopraelevazione eseguiti da un proprietario sulla propria unità immobiliare, che i vicini assumevano avere provocato problemi strutturali al loro fabbricato, incidendo negativamente sulla stabilità dell’edificio. In primo grado le domande risarcitorie e di riduzione in pristino erano state rigettate; la decisione era stata confermata in appello. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza d’appello per difetto di motivazione e conseguente diniego di giustizia, sostenendo che la Corte territoriale avesse ignorato le loro censure tecniche, le osservazioni del consulente di parte e la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, pur in presenza di asseriti "collassi" su due punti di carico evidenziati dai calcoli del c.t.u.; hanno inoltre lamentato che la Corte d’appello si fosse limitata ad aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio senza confrontarsi con le criticità sulla tenuta strutturale e sismica dell’edificio. Nella memoria hanno anche tentato di prospettare un vizio di omessa pronuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione esistente, coerente e comprensibile, non riducibile a motivazione apparente o mancante, perché la Corte d’appello aveva esaminato le doglianze, considerato l’esito della verifica del Genio Civile, valutato le osservazioni del consulente di parte e le risposte del c.t.u., spiegando perché i lavori non avessero provocato effetti negativi sull’immobile e avessero anzi determinato un miglioramento strutturale. Ha escluso che fossero deducibili, nel caso concreto, ulteriori censure ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. o un vizio di omessa pronuncia, poiché non risultava la pretermissione di una domanda o eccezione autonomamente formulata. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e alle ulteriori somme previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza è deducibile quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da manifesta e irriducibile contraddittorietà, nei limiti del sindacato sul minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non consente più di censurare il semplice difetto di sufficienza della motivazione; resta deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.

  • art. 111 Cost.

    Impone l’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua violazione rileva quando la motivazione sia solo apparente o mancante.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta accelerata comporta l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia riguarda solo domande o eccezioni ritualmente e inequivocabilmente formulate; non coincide con il mero vizio motivazionale.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Nel caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. viene applicata una condanna per responsabilità aggravata, quale espressione di abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione non coincide con l’insufficienza argomentativa: dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
  • Una sentenza è nulla per motivazione apparente solo quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere la ratio decidendi; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisibile.
  • La mancata adesione alle osservazioni critiche rivolte a una consulenza tecnica d’ufficio non integra di per sé nullità, se il giudice di merito dà conto, sia pure sinteticamente, delle contestazioni e delle ragioni per cui ritiene condivisibile la consulenza.
  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non decide su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile e ritualmente proposta; non ricorre quando la questione sia stata esaminata, ma si contesti solo la qualità della motivazione.
  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare una censura di motivazione in una doglianza di omessa pronuncia se dal ricorso emerge che il giudice di merito la questione l’ha comunque trattata.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoAbuso del diritto

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