Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24592/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno denunciato la mancata e carente motivazione della Corte d'Appello di Roma: il giudice territoriale avrebbe travisato i motivi di appello (incentrati sul diritto di critica esercitato dalla giornalista e sulla difesa del direttore responsabile) attribuendo loro argomentazioni non proposte (es. il principio della verità putativa), senza confrontarsi con le doglianze difensive e limitandosi a richiamare e parafrasare la sentenza di primo grado. Inoltre la Corte d'Appello, dichiarata la prescrizione del reato, ha confermato automaticamente le statuizioni civili senza compiere la piena e specifica valutazione richiesta dall'art. 578 cod. proc. pen., obbligo che i ricorrenti hanno censurato

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore, in grado di appello, affinché si pronunci nuovamente sulle statuizioni civili e sulla liquidazione delle spese tra le parti. Sono state quindi eliminate le conferme delle statuizioni civili operate dalla Corte d'Appello per carenza di motivazione; la declaratoria di prescrizione sul piano penale è rimasta incontestata per la parte penale ma non poteva giustificare automaticamente la conferma delle statuizioni civili

Norme richiamate

  • art. 578 cod. proc. pen.

    La Corte richiama che, in caso di estinzione del reato per prescrizione (o amnistia), quando in primo grado sia stata pronunciata condanna anche agli effetti civili, il giudice d'appello deve decidere sulle impugnazioni ai soli effetti civili con una "piena cognitio" della regiudicanda e dei motivi di appello; non è consentita una conferma automatica delle statuizioni civili senza un esame esaustivo dei motivi

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la pronuncia di assoluzione con più ampia formula quando l'innocenza emerga in modo incontestabile dagli atti; la Corte osserva che questo standard (assoluzione piena per incontrovertibile prova di innocenza) è diverso dall'obbligo di verifica richiesto dall'art. 578 per la conferma delle statuizioni civili e non può essere utilizzato come giustificazione per confermare automaticamente risarcimenti civili

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il rinvio al giudice civile competente per valore quando la Cassazione annulla le statuizioni civili; la Corte l'ha richiamata per disporre il rinvio al giudice civile per un nuovo giudizio sulle richieste risarcitorie

  • art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con legge 24/04/2020, n. 27)

    Prevede la possibilità di requisitoria scritta in Cassazione; qui il Sostituto Procuratore Generale ha depositato una requisitoria scritta ai sensi della norma

  • Art. 24 Cost. e art. 6 C.E.D.U. (riferimento di principio)

    Richiamati nel contesto della discussione sulla legittimità di confermare statuizioni civili senza un adeguato esame difensivo; sottolineano il diritto di accesso alla giustizia e al contraddittorio

  • Cass. Pen. Sez. 5, sent. n. 3869/2014; Cass. Sez. 6, sent. n. 36553/2020; Sez. U., sent. n. 35490/2009; Sez. U., sent. n. 40109/2013

    Giurisprudenza citata a supporto del principio che la conferma delle statuizioni civili in presenza di causa estintiva richiede un esame pieno e motivato dei motivi di appello; tali pronunce chiariscono i limiti della mera delibazione e ribadiscono l'obbligo di accertamento della sussistenza dei profili di responsabilità

Massime di principio

  • La Corte d'appello deve affrontare e motivare puntualmente tutti i motivi di impugnazione: non è ammesso travisare o ignorare i temi effettivamente proposti dalle parti
  • Nel caso di estinzione del reato per prescrizione (o amnistia), la conferma delle statuizioni civili non può risultare da una mera presa d'atto o da una delibazione: è richiesta una valutazione piena e motivata della responsabilità che giustifica il risarcimento
  • L'assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (per "incontrovertibile" prova di innocenza) segue uno standard diverso e più stringente e non sostituisce l'obbligo, previsto dall'art. 578, di riesaminare le questioni civili
  • Se il giudice d'appello conferma le statuizioni civili senza motivazione adeguata, la Cassazione annullerà limitatamente agli effetti civili e disporrà il rinvio al giudice civile competente per nuovo esame
  • Per la difesa: articolare con chiarezza i motivi di appello (es. diritto di critica, verità putativa) e richiedere espressamente il confronto su tali profili per evitare decisioni basate su considerazioni non svolte
  • Per la parte civile: in caso di prescrizione penale, non è garantita automaticamente la conservazione del risarcimento; occorre che il giudice di appello motivi compiutamente la responsabilità civile

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.