Cassazione Penale, Sentenza n. 24592/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno denunciato la mancata e carente motivazione della Corte d'Appello di Roma: il giudice territoriale avrebbe travisato i motivi di appello (incentrati sul diritto di critica esercitato dalla giornalista e sulla difesa del direttore responsabile) attribuendo loro argomentazioni non proposte (es. il principio della verità putativa), senza confrontarsi con le doglianze difensive e limitandosi a richiamare e parafrasare la sentenza di primo grado. Inoltre la Corte d'Appello, dichiarata la prescrizione del reato, ha confermato automaticamente le statuizioni civili senza compiere la piena e specifica valutazione richiesta dall'art. 578 cod. proc. pen., obbligo che i ricorrenti hanno censurato
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore, in grado di appello, affinché si pronunci nuovamente sulle statuizioni civili e sulla liquidazione delle spese tra le parti. Sono state quindi eliminate le conferme delle statuizioni civili operate dalla Corte d'Appello per carenza di motivazione; la declaratoria di prescrizione sul piano penale è rimasta incontestata per la parte penale ma non poteva giustificare automaticamente la conferma delle statuizioni civili
Norme richiamate
La Corte richiama che, in caso di estinzione del reato per prescrizione (o amnistia), quando in primo grado sia stata pronunciata condanna anche agli effetti civili, il giudice d'appello deve decidere sulle impugnazioni ai soli effetti civili con una "piena cognitio" della regiudicanda e dei motivi di appello; non è consentita una conferma automatica delle statuizioni civili senza un esame esaustivo dei motivi
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la pronuncia di assoluzione con più ampia formula quando l'innocenza emerga in modo incontestabile dagli atti; la Corte osserva che questo standard (assoluzione piena per incontrovertibile prova di innocenza) è diverso dall'obbligo di verifica richiesto dall'art. 578 per la conferma delle statuizioni civili e non può essere utilizzato come giustificazione per confermare automaticamente risarcimenti civili
Norma che disciplina il rinvio al giudice civile competente per valore quando la Cassazione annulla le statuizioni civili; la Corte l'ha richiamata per disporre il rinvio al giudice civile per un nuovo giudizio sulle richieste risarcitorie
art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con legge 24/04/2020, n. 27)
Prevede la possibilità di requisitoria scritta in Cassazione; qui il Sostituto Procuratore Generale ha depositato una requisitoria scritta ai sensi della norma
Art. 24 Cost. e art. 6 C.E.D.U. (riferimento di principio)
Richiamati nel contesto della discussione sulla legittimità di confermare statuizioni civili senza un adeguato esame difensivo; sottolineano il diritto di accesso alla giustizia e al contraddittorio
Cass. Pen. Sez. 5, sent. n. 3869/2014; Cass. Sez. 6, sent. n. 36553/2020; Sez. U., sent. n. 35490/2009; Sez. U., sent. n. 40109/2013
Giurisprudenza citata a supporto del principio che la conferma delle statuizioni civili in presenza di causa estintiva richiede un esame pieno e motivato dei motivi di appello; tali pronunce chiariscono i limiti della mera delibazione e ribadiscono l'obbligo di accertamento della sussistenza dei profili di responsabilità
Massime di principio
- La Corte d'appello deve affrontare e motivare puntualmente tutti i motivi di impugnazione: non è ammesso travisare o ignorare i temi effettivamente proposti dalle parti
- Nel caso di estinzione del reato per prescrizione (o amnistia), la conferma delle statuizioni civili non può risultare da una mera presa d'atto o da una delibazione: è richiesta una valutazione piena e motivata della responsabilità che giustifica il risarcimento
- L'assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (per "incontrovertibile" prova di innocenza) segue uno standard diverso e più stringente e non sostituisce l'obbligo, previsto dall'art. 578, di riesaminare le questioni civili
- Se il giudice d'appello conferma le statuizioni civili senza motivazione adeguata, la Cassazione annullerà limitatamente agli effetti civili e disporrà il rinvio al giudice civile competente per nuovo esame
- Per la difesa: articolare con chiarezza i motivi di appello (es. diritto di critica, verità putativa) e richiedere espressamente il confronto su tali profili per evitare decisioni basate su considerazioni non svolte
- Per la parte civile: in caso di prescrizione penale, non è garantita automaticamente la conservazione del risarcimento; occorre che il giudice di appello motivi compiutamente la responsabilità civile
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