Cassazione Penale, Ordinanza n. 04118/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione adeguata e non illogica sulle ragioni per cui non ricorrevano i presupposti della causa di non punibilità. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna deducendo un vizio di motivazione, limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. con riferimento a un reato di minaccia aggravata a lui ascritto. La difesa ha sostenuto che, pur essendo l'imputato incensurato, la Corte territoriale non avrebbe correttamente valutato i presupposti per riconoscere la particolare tenuità dell'offesa.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la positiva valutazione di tutte le componenti necessarie per l'integrazione della fattispecie; i criteri del primo comma sono cumulativi ai fini del riconoscimento e la valutazione negativa anche di uno solo di essi preclude l'applicazione dell'istituto.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mancata concessione dell'art. 131-bis c.p. è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica; se la sentenza spiega in modo coerente perché difettano i presupposti dell'istituto, il motivo è destinato al rigetto o all'inammissibilità.
- Ai fini della particolare tenuità del fatto, il giudizio deve essere complessivo e positivo su tutti gli elementi richiesti dalla norma; non è sufficiente il solo dato dell'incensuratezza dell'imputato.
- I parametri dell'art. 131-bis c.p. operano in modo cumulativo per il riconoscimento della causa di non punibilità, ma la loro verifica è alternativa in senso ostativo: il difetto di uno solo di essi impedisce l'applicazione dell'istituto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo diverse ipotesi non emergenti nel caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03866/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03888/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03891/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03903/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03904/2025 del 30/01/2025
- ordinanza_penale · 30 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03905/2025 del 30/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →