Cassazione Penale, Sentenza n. 30728/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presentata da un indagato per usura, estorsione e tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso. Il Tribunale aveva già rigettato l'appello cautelare avverso l'ordinanza del GIP che aveva negato la sostituzione della misura. In cassazione la difesa ha dedotto, da un lato, l'erronea applicazione degli artt. 275, comma 3, e 299 c.p.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che il giudice avesse svalutato elementi sopravvenuti ritenuti decisivi: integrale risarcimento del danno alle persone offese, adesione di queste a un programma di giustizia riparativa, disponibilità di un domicilio in altra regione, scelta del rito abbreviato e tempo già trascorso in custodia. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe trattato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere come se fosse assoluta e avrebbe esaminato gli elementi in modo atomistico, senza apprezzarne l'effetto complessivo sul quadro cautelare. Con il secondo motivo è stata censurata la motivazione sulla persistenza del pericolo di reiterazione criminosa ex art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., rilevando che il giudice avrebbe attribuito valore decisivo alla prosecuzione delle condotte illecite nonostante un precedente obbligo di dimora, quasi esistesse una causa ostativa assoluta a misure meno afflittive, e non avrebbe spiegato perché gli arresti domiciliari, eseguiti lontano dal contesto dei fatti e con controllo elettronico, non fossero sufficienti. La difesa ha inoltre contestato il richiamo al cosiddetto giudicato cautelare, assumendo che non vi fosse stato un effettivo confronto con i fatti nuovi dedotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente limitato il proprio sindacato cautelare alla verifica della correttezza giuridica e della congruità motivazionale dell'ordinanza impugnata rispetto agli elementi nuovi allegati dalla difesa, senza dover riesaminare integralmente i presupposti della misura. La Corte ha condiviso la valutazione secondo cui il mero decorso del tempo e la sola disponibilità di un diverso domicilio non costituiscono di per sé elementi idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, c.p.p., specie a fronte della contestazione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Ha inoltre ritenuto logicamente motivato il giudizio di persistente attualità del pericolo di reiterazione, fondato sulla prosecuzione delle condotte usurarie ed estorsive nonostante vincoli cautelari già in atto, sull'autonomia operativa dell'indagato e sulla capacità di mantenere collegamenti con il contesto criminale familiare. Le deduzioni difensive sono state considerate una richiesta di nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stata inoltre disposta la trasmissione della decisione all'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
regola l'appello cautelare avverso le ordinanze in materia di misure coercitive
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
indica i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla difesa (violazione di legge e vizio di motivazione)
presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.; può essere superata solo con elementi concreti idonei a dimostrare l'insufficienza di misure meno afflittive
disciplina revoca e sostituzione della misura cautelare, richiedendo la verifica di fatti nuovi o sopravvenuti rilevanti
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per il perimetro sintetico della motivazione
art. 62, primo comma, n. 6, c.p.
richiamato dalla difesa in relazione alla condotta riparatoria e al risarcimento del danno
menzionato come modalità di controllo elettronico in caso di arresti domiciliari
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
norma sul pericolo di reiterazione criminosa, la cui attualità è stata ritenuta sussistente
richiamato dalla difesa quale ipotesi normativa diversa rispetto alla custodia in carcere, ma non ritenuta decisiva
art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.
richiede motivazione sul tempo trascorso dai fatti nella valutazione della pericolosità al momento dell'emissione dell'ordinanza genetica
art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato per affermare che il decorso del tempo è oggetto di valutazione nell'ordinanza genetica, non necessariamente nell'istanza ex art. 299 c.p.p.
il decorso del tempo dalla misura è governato dal sistema dei termini di durata massima della custodia cautelare
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
il pericolo attuale di recidiva può essere desunto da una valutazione prognostica fondata su modalità del fatto, personalità e contesto
la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere non opera in modo automatico e può essere superata solo da elementi concretamente significativi
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
impone la trasmissione della decisione all'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà
art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.
richiamato in relazione agli adempimenti successivi presso l'istituto penitenziario
Massime di principio
- Nel giudizio ex art. 299 c.p.p. la revoca o sostituzione della misura cautelare non impone un riesame integrale dei presupposti originari, ma soltanto la verifica della correttezza giuridica e della motivazione dell'ordinanza rispetto a fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, concretamente idonei a incidere sul quadro cautelare.
- Il mero decorso del tempo, sia dalla commissione del fatto sia dall'applicazione della misura, non è di per sé sufficiente a giustificare la modifica del regime cautelare; occorrono ulteriori elementi fattuali che dimostrino una reale attenuazione delle esigenze cautelari.
- L'attualità del pericolo di reiterazione non richiede la prova di specifiche occasioni prossime di ricaduta nel reato, ma una prognosi concreta, fondata sulle modalità della condotta, sulla personalità dell'indagato e sul contesto relazionale e ambientale in cui egli opera.
- La prosecuzione delle attività criminose nonostante precedenti vincoli cautelari costituisce indice logicamente valorizzabile di inaffidabilità dell'indagato rispetto a misure meno afflittive e può sorreggere il giudizio di persistente pericolosità.
- La presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per i reati aggravati dal metodo mafioso può essere superata solo attraverso elementi realmente significativi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di un domicilio lontano, del controllo elettronico o di dati personali come giovane età e incensuratezza se non accompagnati da un effettivo mutamento della situazione cautelare.
- Le condotte riparatorie e il risarcimento del danno non assumono automaticamente valenza di resipiscenza o di neutralizzazione della pericolosità, dovendo essere valutati nel concreto contesto del fatto e potendo essere ritenuti neutri se appaiono conseguenza della pressione cautelare piuttosto che di una spontanea revisione critica.
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