Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23124/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte dell'azienda sanitaria, della maggiorazione giornaliera prevista dall'art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1 settembre 1995 per i giorni successivi al turno notturno svolto dal dipendente. Il lavoratore, impiegato in un servizio articolato su tre turni (mattina, pomeriggio, notte), con turno notturno di 12 ore dalle 20 alle 8 e successivo giorno di smonto, aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto alla maggiorazione anche per il giorno non lavorato successivo al turno notturno, per il periodo dicembre 2009-maggio 2016. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 22 l. n. 724/1994, 3 d.lgs. n. 66/2003, 44 c.c.n.l. 1.9.1995 e 2109 c.c., sostenendo che, non essendo superato l'orario settimanale ordinario di 36 ore, il giorno successivo al turno notturno non potesse qualificarsi come riposo compensativo ma dovesse considerarsi un semplice secondo giorno di non lavoro, assimilabile al riposo settimanale. La Corte ha rigettato tale impostazione, valorizzando la funzione compensativa del riposo collegato alla particolare gravosità del turno notturno di 12 ore e affermando che la maggiorazione spetta anche quando il riposo non deriva dal superamento dell'orario settimanale, purché sia funzionalmente destinato al recupero psico-fisico dopo una prestazione di particolare intensità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto alla maggiorazione ex art. 44, comma 3, c.c.n.l. anche per il giorno di riposo successivo allo smonto dal turno notturno. Secondo la Corte, quel giorno va qualificato come riposo compensativo perché serve a recuperare il maggior stress psico-fisico derivante da un turno notturno prolungato a 12 ore; non è necessario, per tale qualificazione, che vi sia stato un superamento dell'orario settimanale di 36 ore. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 3, c.c.n.l. Comparto Sanità del 1 settembre 1995

    "L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi"

    La norma prevede una indennità giornaliera per il personale sanitario turnista e ne esclude la corresponsione nei giorni di assenza, salvo quando l'assenza coincida con un riposo compensativo funzionale al recupero della maggiore gravosità del lavoro turnato.

  • art. 26 c.c.n.l. Comparto Sanità del 7 aprile 1999

    "previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico"

    La disposizione è letta in connessione con l'art. 44 c.c.n.l. come conferma che i periodi di riposo tra turni hanno funzione di recupero psico-fisico e possono integrare riposo compensativo.

  • art. 5 c.c.n.l. del 10 aprile 2008

    È richiamato come norma integrativa dell'art. 26 c.c.n.l. sull'orario di lavoro nel comparto sanità.

  • art. 41 c.c.n.l. del 7 aprile 1999

    È richiamato nel quadro della disciplina collettiva delle indennità per particolari condizioni di lavoro.

  • art. 25 c.c.n.l. del 19 aprile 2004

    È richiamato nel quadro della disciplina collettiva delle indennità per particolari condizioni di lavoro.

  • art. 22 legge n. 724/1994

    È invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui l'orario settimanale su cinque giorni comporterebbe due giorni di non lavoro; la Corte distingue però il giorno di riposo compensativo dal semplice giorno non lavorato.

  • art. 3 d.lgs. n. 66/2003

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma non è valorizzato dalla Corte ai fini della decisione.

  • art. 2109 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente in tema di riposi; la Corte lo considera nel contesto della distinzione tra riposo settimanale e riposo compensativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per gli effetti processuali connessi al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'indennità giornaliera prevista per il personale turnista del comparto sanità spetta non solo nei casi in cui il riposo segua al superamento dell'orario settimanale contrattuale, ma anche quando il riposo sia programmato per consentire il recupero psico-fisico dopo un turno particolarmente gravoso e prolungato.
  • Ai fini della qualificazione di un giorno non lavorato come riposo compensativo, non è decisivo che l'orario complessivo settimanale ecceda le 36 ore: conta la funzione del riposo rispetto alla concreta organizzazione del turno e alla maggiore intensità della prestazione resa.
  • La distinzione tra semplice giorno non lavorato e riposo compensativo va operata in base al nesso causale tra la giornata di astensione e l'esigenza organizzativa di ristoro della prestazione turnata; se il riposo è imposto dal recupero di uno specifico sovraccarico lavorativo, l'indennità permane.
  • Nell'interpretazione della disciplina collettiva del lavoro turnato in sanità, le clausole sull'orario e sui riposi vanno lette in modo coordinato, tenendo conto della finalità di tutela del recupero psico-fisico del lavoratore e della penosità del lavoro svolto sulle 24 ore.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferie
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.