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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11284/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato il diniego di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari per il reato di concorso in rapina aggravata. Ha dedotto che la Corte d'appello aveva ridotto la pena riconoscendo le attenuanti generiche ed escludendo la recidiva, che l'unico precedente era modesto (patteggiamento per modica quantità di marijuana), che l'abitazione dei genitori è lontana dal luogo del reato e che gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sarebbero adeguati, anche in considerazione del lungo tempo già trascorso in custodia cautelare. Ha contestato la motivazione che avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che parte delle censure fossero non ammesse per la natura devolutiva dell'appello (non potevano essere riesaminate questioni non dedotte in appello) e parte manifestamente infondate. Il Tribunale del riesame e la Corte d'appello avevano motivato la persistenza del pericolo di reiterazione sulla base della personalità negativa dell'imputato e delle modalità violente della rapina (uso di armi puntate al volto), nonché della sua carenza di autocontrollo e indipendenza economica; il luogo degli arresti domiciliari è stato ritenuto irrilevante in relazione alla tipologia del reato. È stato altresì affermato che la valutazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari comporta implicitamente l'impossibilità di ricorrere al controllo elettronico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    norma sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare; il ricorso verteva su tale richiesta presentata in sede di appello cautelare

  • art. 133 cod. pen.

    richiamato come criterio per formulare il giudizio prognostico sulla pericolosità e sulle circostanze del fatto ai fini cautelari

  • art. 274 cod. proc. pen., lettera c), ultimo periodo (modificato dalla legge n. 47/2015)

    impedisce di desumere il pericolo di reiterazione soltanto dalla gravità astratta del titolo di reato, richiedendo la valutazione delle modalità e circostanze concrete del fatto

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    norma sugli strumenti elettronici di controllo a distanza; la Corte ha ritenuto che la valutazione di inidoneità degli arresti domiciliari implica l'impossibilità di applicare tali strumenti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese e, ove ricorra colpa, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile; applicata per liquidare la somma alla cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato nei provvedimenti di trasmissione alla cancelleria per gli adempimenti procedurali

  • legge n. 47/2015

    modifica normativa richiamata per l'interpretazione del criterio di pericolosità e per impedire valutazioni basate solo sulla gravità astratta del reato

Massime di principio

  • In sede di impugnazione cautelare il giudice è vincolato ai motivi dedotti dall'impugnante e al decisum impugnato; non è ammesso sollevare questioni nuove non dedotte in appello
  • Il pericolo di reiterazione può essere valutato prognosticamente sulla base delle circostanze concrete del fatto e della personalità dell'imputato, non dalla sola gravità astratta del titolo di reato
  • Modalità particolarmente violente della condotta (es. uso di armi puntate al volto) e segni di incapacità di autocontrollo rafforzano la sussistenza del pericolo di recidiva e giustificano il mantenimento di misure più afflittive
  • La mera distanza tra il luogo di detenzione proposto (es. casa dei genitori) e il luogo del reato non è di per sé idonea a escludere il pericolo di reiterazione quando la natura del reato lo renda irrilevante
  • La valutazione negativa sull'adeguatezza degli arresti domiciliari può implicare, in via logica, l'esclusione dell'uso delle misure di controllo elettronico come alternativa
  • Il lungo tempo già trascorso in custodia cautelare non determina automaticamente la sostituzione della misura se permangono esigenze cautelari fondate

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