Cassazione Penale, Ordinanza n. 07215/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna per falsa attestazione delle condizioni reddituali in una domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'imputato ha ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, formalmente articolato come mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero valorizzato la differenza tra le autocertificazioni rese all'autorità giudiziaria e quelle rese all'Agenzia delle entrate, ma avrebbero illogicamente tratto la responsabilità da una sola di esse senza ulteriori elementi. Si sosteneva inoltre che la dichiarazione resa per il patrocinio avesse contenuto descrittivo della condizione di indigenza e che, al più, potesse ravvisarsi colpa e non dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo privo di specificità perché sostanzialmente riproduttivo delle censure già formulate in appello e già disattese dalla Corte territoriale. Ha inoltre osservato che le doglianze tendevano a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia coerente e non manifestamente illogica. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115
La falsa attestazione delle condizioni reddituali nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato integra il reato contestato e confermato in appello.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
È richiamato per l'enunciazione del motivo di ricorso.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Sono inammissibili in cassazione le censure che introducono motivi non deducibili o che si risolvono in una nuova valutazione del fatto e delle prove.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera ripetizione delle doglianze già svolte in appello non è sufficiente.
- Non sono ammissibili censure che, sotto l'etichetta del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova e diversa lettura del compendio probatorio.
- L'illogicità della motivazione è scrutinabile in cassazione solo nei limiti del vizio manifesto; non basta contrapporre una lettura alternativa dei fatti a quella accolta dai giudici di merito.
- La falsa attestazione dei dati reddituali in una domanda di patrocinio a spese dello Stato può integrare il delitto previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 quando emerga la consapevole difformità tra reddito reale e reddito dichiarato.
Come è indicizzato
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