Cassazione Penale, Sentenza n. 27646/2022 del 15/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente disposta dal Tribunale di Bergamo. L'imputato era stato condannato per reati previsti dagli artt. 186 (comma 2, lett. C) e 187 (comma 1) del Codice della Strada, con aggravante per orario notturno. Il P.G. ha lamentato che il Tribunale non ha applicato correttamente il cumulo materiale delle sanzioni accessorie e non ha tenuto conto del raddoppio previsto per il caso in cui il veicolo appartenesse a persona estranea, per cui la sospensione, fissata in due anni, sarebbe inferiore al minimo complessivo di quattro anni risultante dalla somma dei minimi edittali (e dall'applicazione del raddoppio)
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, per le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente derivanti da più violazioni del Codice della Strada, la durata deve essere determinata con cumulo materiale delle singole durate edittali; ha osservato che nella specie la sospensione era stata determinata in misura inferiore al minimo dovuto (pari a quattro anni secondo il calcolo indicato). Poiché la durata della sospensione nel provvedimento impugnato non era stata specificamente motivata, la Corte non ha rideterminato direttamente la sanzione ma ha annullato la sentenza limitatamente a tale punto e ha disposto il rinvio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione, per nuovo giudizio sulla durata della sospensione della patente
Norme richiamate
attribuisce la fattispecie di guida in stato di ebrezza (nella specie contestato il comma 2, lett. C) e prevede, oltre alla sanzione penale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con una durata edittale prevista (indicata in sentenza come 1-2 anni)
riguarda la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (comma 1) e prevede anch'essa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con una durata edittale (indicata in sentenza come 1-2 anni)
art. 8 L. 24 novembre 1981 n. 689
la Corte ha precisato che tale norma, relativa alle sanzioni amministrative proprie, non è applicabile alle sanzioni amministrative accessorie connesse a una sentenza penale di condanna
norma sul cumulo giuridico delle pene di matrice penalistica: la Corte ha ritenuto che le discipline penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene non sono applicabili alle sanzioni amministrative accessorie che vanno sommate materialmente
principio del cumulo materiale delle sanzioni amministrative accessorie
secondo la giurisprudenza richiamata, in presenza di pluralità di violazioni del Codice della Strada che comportano la sospensione della patente, i periodi di sospensione previsti per ciascun illecito si sommano materialmente per definire la durata complessiva
raddoppio per veicolo appartenente a persona estranea
nella vicenda la misura della sospensione doveva essere raddoppiata in relazione al fatto che il veicolo era appartenuto a un terzo estraneo (Coppola Gabriella), incidendo sul calcolo complessivo della durata
Massime di principio
- Quando sono contestate più violazioni del Codice della Strada che comportano la sospensione della patente, il giudice deve sommare materialmente i singoli periodi di sospensione previsti; non si applicano le regole di cumulo penalistiche né l'art. 8 L.689/1981
- Se la normativa prevede il raddoppio della sanzione in ragione dell'appartenenza del veicolo a terzi estranei, tale raddoppio incide sul calcolo complessivo della durata della sospensione e va considerato nel cumulo
- La determinazione della durata della sospensione della patente deve essere adeguatamente motivata in sentenza: in mancanza di motivazione specifica la Corte di Cassazione può annullare la determinazione e disporre il rinvio per nuovo esame
- La Corte di Cassazione non ridetermina direttamente la sanzione accessoria se il provvedimento impugnato non contiene motivazione sufficiente; deve rinviare al giudice di merito per la rideterminazione
- In caso di impugnazione per insufficiente durata della sanzione accessoria, può essere utile valutare i minimi edittali di ciascuna fattispecie come base di calcolo per il cumulo materiale
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