Cassazione Penale, Sentenza n. 24890/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione (art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.): Scarpa contestava il rigetto dell'applicazione della disciplina della continuazione tra più sentenze (indicate come a, b, c, d). Denunciava che la Corte territoriale aveva travisato il contenuto della sentenza sub b), ritenendola relativa solo al reato di droga (art. 74 DPR 309/1990), mentre dagli atti risultava che la stessa sentenza (e l'ordinanza ex art. 671 c.p.p. del 24/04/2021) aveva altresì condannato per la partecipazione all'associazione camorristica (art. 416-bis c.p.) nel medesimo arco temporale. Sosteneva quindi che la Corte non aveva correttamente valutato la continuità del disegno criminoso, ignorando l'unicità di appartenenza al medesimo sodalizio (clan Gallo-Cavalieri), la sovrapposizione temporale e le connessioni materiali tra i fatti (traffico di stupefacenti, contrabbando di TLE, violazioni fiscali), nonché la precedente unificazione operata in sede esecutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato il travisamento della sentenza sub b) da parte della Corte d'appello (la sentenza sub b) includeva anche la condanna per art. 416-bis) e l'errata valutazione dell'ordinanza ex art. 671 c.p.p. del 24/04/2021 che aveva unificato reati associativi. Per tali carenze motivazionali ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio, con piena libertà valutativa ma con obbligo di tener conto delle precedenti valutazioni positive in sede esecutiva salvo specifiche e significative ragioni per discostarsene. Ha inoltre precisato che il giudice che ha pronunziato o contribuito alla pronuncia dell'ordinanza annullata non potrà partecipare al nuovo giudizio (richiamo alla sentenza Corte Cost. n.183/2013).
Norme richiamate
Disciplina della continuazione tra più delitti: la Corte ha valutato se i reati contestati nelle diverse sentenze possono essere ricondotti a un medesimo disegno criminoso e dunque unificati ai fini della pena.
Funzione dell'ordinanza in sede esecutiva che può unificare reati ai fini della esecuzione: la sentenza ricorda che il giudice del merito non può ignorare una precedente valutazione positiva operata in sede esecutiva senza motivare specificamente le ragioni di dissenso.
Delitto di associazione mafiosa: la Corte ha rilevato che la sentenza sub b) aveva effettivamente accertato la partecipazione di Scarpa al clan Gallo–Cavalieri, elemento centrale per valutare la continuità del disegno criminoso.
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Norme sul traffico illecito di sostanze stupefacenti (detenzione, traffico, associazione finalizzata): i reati di droga sono stati posti in relazione con le altre condanne ai fini della possibile unitarietà del disegno criminoso.
Circostanze aggravanti richiamate nelle condanne per reati di stupefacenti; la presenza di aggravanti è considerata nella valutazione complessiva dei fatti.
artt. 337 c.p., 40 e 49 d.l. n. 504/1995
Norme relative a violazioni connesse all'accertamento e pagamento accise sui prodotti energetici/contrabbando: tali condanne sono state valutate nel contesto temporale e associativo per l'eventuale riconoscimento della continuazione.
art. 34 e 623 cod. proc. pen. (richiamo sent. Corte Cost. n.183/2013)
Principio costituzionale richiamato: il giudice che ha già pronunciato o contribuito alla decisione impugnata non può partecipare al nuovo giudizio di rinvio, perché la precedente decisione assume natura pregiudicante.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una valutazione integrale e documentata del contenuto di tutte le sentenze coinvolte e delle eventuali ordinanze esecutive; il giudice non può ignorare valutazioni positive già rese in sede esecutiva senza motivare specificamente il motivo di dissenso.
- La prova della continuità del disegno criminoso si rafforza quando ricorrono elementi come appartenenza continuativa al medesimo sodalizio, sovrapposizione temporale delle condotte, analogia o connessione delle modalità operative e coinvolgimento ricorrente degli stessi o di articolazioni riconducibili allo stesso gruppo.
- Un travisamento del contenuto di una sentenza (es. omissione di una condanna per associazione mafiosa) mina la motivazione e può determinare l'annullamento della decisione di rigetto della continuazione.
- L'esistenza di diversi tipi di reato (associativi, traffici, contrabbando, reati fiscali) non esclude automaticamente la continuazione se sono dimostrabili collegamenti funzionali o temporali riconducibili a un medesimo disegno criminoso.
- Il giudice di rinvio deve riesaminare la questione con piena libertà valutativa, ma tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati (Sezioni Unite) e delle precedenti decisioni in esecuzione, e deve motivare adeguatamente ogni discostamento.
- In impugnazioni analoghe conviene produrre e valorizzare gli atti del casellario giudiziale e le ordinanze esecutive favorevoli già emesse, dimostrando continuità di adesione al sodalizio, sovrapposizione temporale e connessioni materiali tra i fatti per fondare la richiesta di applicazione della continuazione.
- Se il giudice ha omesso o travisato fatti decisivi, la Cassazione può l'annullamento con rinvio; inoltre, il giudice che ha emesso la decisione nulla non può partecipare al nuovo giudizio per motivi di garanzia.
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