Cassazione Civile, Ordinanza n. 35185/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore doganale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un centro di assistenza doganale, di un avviso di irrogazione di sanzioni e di rettifica collegato alla dichiarazione doganale relativa all'importazione di veicoli a motore e di relativi pezzi di ricambio, con recupero di dazi doganali. La decisione di merito aveva ritenuto che i veicoli importati fossero costruiti o assemblati per venire incontro alle esigenze di persone con disabilità e che, anche alla luce della documentazione di importazione, emergesse la loro classificazione come dispositivi medicali, con conseguente applicazione della diversa aliquota invocata dal contribuente. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle regole generali sulla interpretazione della Nomenclatura Combinata e del Reg. CE n. 718/2009 del 4 agosto 2009, assumendo che la CTR abbia erroneamente ritenuto non adeguatamente motivato l'avviso di rettifica. La censura, però, mira in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura e sulle caratteristiche tecniche dei beni importati, proponendo una diversa lettura delle risultanze processuali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, investisse in sostanza la valutazione di fatto compiuta dalla CTR, che aveva motivato in modo congruo sull'idoneità delle caratteristiche dei veicoli a giustificare la classificazione doganale e l'aliquota applicata. In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito mediante una propria diversa interpretazione delle prove e dei documenti. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della società intimata. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la parte soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ma la censura è stata ritenuta in concreto diretta a sollecitare una revisione del fatto, non consentita in cassazione
Reg. CE n. 718/2009 del 4 agosto 2009
richiamato dal ricorrente quale fonte delle regole di classificazione doganale; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione perché la doglianza è dichiarata inammissibile
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude la sua applicazione in presenza di soccombenza di una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica nel caso di soccombenza di amministrazione pubblica difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame della valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Quando la sentenza di merito ha accertato in modo congruo le caratteristiche fattuali dei beni e la loro idoneità a rientrare in una determinata classificazione, la doglianza che miri solo a proporre una diversa lettura dei documenti è inammissibile.
- La classificazione doganale e l'applicazione dell'aliquota non possono essere contestate in cassazione attraverso una mera contrapposizione di interpretazioni fattuali alle valutazioni del giudice di merito.
- L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non trova applicazione quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione assistita dall'Avvocatura dello Stato e soggetta al meccanismo della prenotazione a debito.
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