Cassazione Civile, Ordinanza n. 07052/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di IRPEF relativa all’anno d’imposta 2015. Il giudice tributario di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente; in appello, però, la Corte tributaria regionale aveva accolto l’impugnazione ritenendo non provato il perfezionamento della notifica della cartella, perché dall’insieme delle copie prodotte non era possibile collegare con certezza la parte anteriore e quella posteriore della ricevuta di ritorno della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c.; ha sostenuto che la notifica fosse regolare, poiché erano state espletate tutte le formalità previste per l’irreperibilità relativa, era stata prodotta la documentazione attestante il deposito e la spedizione della CAD, e la sottoscrizione illeggibile sull’avviso di ricevimento, unita alla fede privilegiata degli atti notificatori, era sufficiente a provare la consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha rilevato che la CTR aveva negato la prova della notifica non per mancanza delle formalità richieste dall’art. 140 c.p.c., ma perché riteneva non dimostrato il collegamento tra copia fronte e retro dell’avviso di ricevimento della CAD e, quindi, non identificabile con certezza il soggetto firmatario. La Cassazione ha ritenuto tale impostazione non conforme ai principi consolidati: il disconoscimento di copie fotostatiche richiede una contestazione chiara e specifica ex art. 2719 c.c., non essendo sufficienti affermazioni generiche; inoltre, gli atti di notificazione e l’avviso di ricevimento fanno fede fino a querela di falso quanto alle attestazioni dell’agente notificatore e alla consegna al destinatario, anche quando la firma sia illeggibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come vizio di legittimità per violazione di legge, in relazione alla disciplina della notifica e alla valutazione della prova documentale.
la Corte ribadisce che, nelle ipotesi di irreperibilità relativa, la regolarità della notifica richiede l’espletamento delle formalità previste, compreso il deposito e l’invio della comunicazione di avvenuto deposito.
gli atti della procedura notificatoria assistiti da fede privilegiata fanno prova fino a querela di falso delle attestazioni compiute dal pubblico ufficiale o dall’agente incaricato.
il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche all’originale deve essere specifico, chiaro e univoco; non bastano formule generiche o clausole di stile.
richiamato dal ricorrente per sostenere che, nella specie, non ricorrevano ipotesi di nullità della notificazione.
la notificazione a mezzo posta compiuta tramite agente postale gode della medesima fede privilegiata dell’attività dell’ufficiale giudiziario.
L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2
richiamato per delimitare i soggetti ai quali il piego può essere consegnato validamente in caso di notifica postale.
Massime di principio
- Il disconoscimento di una copia fotostatica prodotta in giudizio è inefficace se non indica in modo specifico e univoco le difformità rispetto all’originale; non sono sufficienti contestazioni generiche o di stile.
- In tema di notificazione a mezzo posta, l’avviso di ricevimento e la relata fanno prova fino a querela di falso delle attestazioni del notificatore e della consegna, anche quando la firma del ricevente sia illeggibile.
- Quando la notifica avviene ex art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, la prova della regolare esecuzione può essere data attraverso il complesso degli atti notificatori e della documentazione di deposito/spedizione; non può essere negata sulla base di mere incertezze formali non supportate da una contestazione tecnica e specifica.
- La valutazione della prova documentale non può prescindere dal regime di fede privilegiata degli atti pubblici e delle attestazioni del procedimento notificatorio, salvo querela di falso.
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