Cassazione Penale, Ordinanza n. 10716/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure manifestamente infondate e comunque dirette a ottenere una nuova valutazione di merito sull'esistenza del medesimo disegno criminoso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro un'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva escluso la configurabilità del reato continuato tra tre sentenze relative a violazioni della normativa sugli stupefacenti, ritenendo insussistente l'unitarietà della programmazione criminosa. In particolare, il giudice dell'esecuzione aveva valorizzato il notevole lasso temporale tra i fatti (commessi in date diverse tra il 2019 e il 2022) e le diverse modalità di commissione, escludendo una preventiva ideazione unitaria. Nel ricorso si censurava tale valutazione, ma la Corte rileva che le doglianze sono manifestamente infondate perché si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e perché la motivazione del giudice di merito è congrua e non illogica secondo la giurisprudenza consolidata sull'individuazione degli indici del medesimo disegno criminoso.
Norme richiamate
La decisione presuppone il criterio dell'unicità del disegno criminoso per il riconoscimento della continuazione tra reati, rimettendone l'accertamento al giudice di merito quando la motivazione sia congrua e immune da vizi logici.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Le Sezioni Unite sono richiamate per i criteri di individuazione della volizione unitaria ai fini del medesimo disegno criminoso.
Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022
È richiamato il principio per cui l'apprezzamento degli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e logica.
Massime di principio
- L'accertamento dell'unicità del disegno criminoso ai fini della continuazione è una valutazione di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della presenza di motivazione mancante, apparente, illogica o affetta da travisamento dei fatti.
- La mera omogeneità della natura dei reati non basta, da sola, a dimostrare il medesimo disegno criminoso; occorre verificare anche il contesto temporale e le concrete modalità esecutive dei fatti.
- Quando il giudice di merito esclude la continuazione valorizzando il lungo intervallo temporale tra i fatti e le diverse modalità di commissione, tale apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se logicamente motivato.
- Le doglianze che sollecitano una diversa lettura del compendio fattuale e probatorio, senza denunciare reali vizi di legittimità, sono inammissibili in cassazione.
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