Cassazione Penale, Sentenza n. 29963/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 10/02/2023 della Corte d'Appello di Messina che li aveva condannati per ricettazione rideterminando la pena. Pirri contestava la motivazione sulla mancata qualificazione del fatto come furto, sostenendo che la Corte aveva errato nel dare rilievo al suo silenzio anziché alla prossimità temporale tra furto e vendita, e lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Chillari deduceva travisamento probatorio in relazione alle dichiarazioni rese il 10/07/2015 rispetto a quelle del 10/02/2023, denunciava violazione dell'art. 712 c.p. (valutazione delle dichiarazioni dell'imputato) e contestava il rigetto dell'ipotesi di cui al 4° comma dell'art. 648 c.p. (ricettazione) nonché la mancata applicazione dell'attenuante della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a Pirri, ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'Appello: il diritto al silenzio non impedisce che i giudici valorizzino l'assenza di spiegazioni alternative rispetto agli indizi convergenti, e la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è stata motivata con riferimento al valore dei beni e alla mancanza del requisito di non abitualità. Quanto a Chillari, la Cassazione ha ritenuto coerente la valutazione della Corte d'Appello che non ha trovato riscontro alla versione difensiva sul presunto debito e ha escluso la tenuità del fatto per valore non esiguo; inoltre le divergenze dichiarative sono state giudicate giustificate o non rilevanti per annullare la prova. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata applicata perché la Corte d'Appello ha ritenuto che non sussistesse il requisito della non abitualità della condotta e che il valore dei beni non fosse trascurabile
La richiesta di riqualificazione o di applicazione della disciplina più favorevole prevista dal quarto comma dell'art. 648 c.p. è stata respinta per assenza di riscontri probatori sulla versione difensiva; la Corte ha ritenuto fondata la qualificazione in ricettazione
L'eccezione relativa alla violazione di detta norma, posta a fondamento della critica sulle divergenze dichiarative, non è stata accolta: le differenze tra dichiarazioni sono state ritenute giustificate o non idonee a travolgere la valutazione probatoria operata dai giudici di merito
In base a questa norma la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha disposto un pagamento alla Cassa delle ammende per inammissibilità ritenuta con profili di colpa
Massime di principio
- Il diritto al silenzio dell'imputato non impedisce che i giudici di merito valutino indizi e fatti e traggano conseguenze se non emergono spiegazioni alternative plausibili
- Per ottenere la non punibilità ex art. 131-bis c.p. occorre dimostrare la non abitualità della condotta e che il valore del fatto sia davvero esiguo; la valutazione del giudice di merito sul valore non è facilmente sindacabile in Cassazione
- Le discrepanze tra dichiarazioni possono essere giustificate da elementi processuali (es. atti sequestrati) e, se non adeguatamente documentate dalla difesa, non travolgono la decisione giudiziale
- Per contestare efficacemente una valutazione probatoria in sede di impugnazione occorre proporre errori di diritto o elementi nuovi/omessi probatori, non solo rilievi relativi al diverso apprezzamento dei fatti
- Le richieste di attenuanti o di riqualificazione del reato richiedono ancoraggi probatori chiari: ipotesi difensive generiche o non corroborate sono difficilmente accolte
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