Cassazione Penale, Sentenza n. 28887/2024 del 17/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo: deduzione dell'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, avvenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso volto a introdurre la remissione della querela ritualmente accettata (12/02/2024, presso la Stazione CC di San Bonifacio). Applicando il principio di diritto consolidato (Sez. 4, n. 49226/2016, Bestente), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela. Ha inoltre posto le spese del procedimento a carico del querelato in mancanza di deroga pattizia, come previsto dall'art. 340 c.p.p.
Norme richiamate
Norma inizialmente contestata in primo grado (ricettazione); il fatto è stato poi riqualificato in appello.
Riqualificazione operata dalla Corte d'Appello che ha ritenuto integrati i reati indicati nella sentenza impugnata; la Cassazione ha comunque dichiarato l'estinzione del reato per remissione di querela.
Norma utilizzata per attribuire le spese processuali: in assenza di deroga pattizia le spese sono poste a carico del querelato.
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente), Rv. 268625
Giurisprudenza richiamata che stabilisce la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche esclusivamente per introdurre la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione; principio decisivo per l'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- La remissione di querela, se formulata e accettata regolarmente dopo una sentenza impugnata ma entro il termine utile per l'impugnazione, estingue il reato e può giustificare l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione.
- È ammissibile rivolgere il ricorso per cassazione anche solo per far valere la remissione della querela intervenuta nei termini utili; la Corte potrà annullare senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.
- La riqualificazione dell'imputazione in grado di appello non impedisce l'effetto estintivo della remissione di querela, purché la querela riguardi i fatti oggetto del procedimento.
- Occorre formalizzare e documentare tempestivamente la remissione e la sua accettazione (ad es. con attestazione della ricezione), perché solo la remissione rituale produce l'effetto estintivo invocabile in Cassazione.
- In assenza di patti contrari, le spese processuali derivanti dall'annullamento per estinzione sono poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c.p.p.; è quindi opportuno valutare anche questo aspetto nelle trattative tra parti.
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