Cassazione Civile, Ordinanza n. 05223/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in Cassazione la sentenza della giustizia tributaria regionale che aveva confermato l’inammissibilità del suo ricorso contro un’intimazione di pagamento emessa in relazione a un avviso di accertamento già ritenuto legittimo. Con il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per omessa considerazione dell’eccezione di nullità dell’atto presupposto, fondata sulla dedotta mancata notifica dell’avviso di trattazione in pubblica udienza e del dispositivo nel giudizio relativo all’accertamento. Con il secondo motivo censurava la regolazione delle spese di primo grado, assumendo che l’Agenzia delle Entrate non avesse svolto attività difensiva complessa e che si fosse costituita tardivamente. Con il terzo motivo deduceva omessa pronuncia, motivazione inesistente o apparente e violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice d’appello non avesse esaminato fatti decisivi e questioni dedotte nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze relative alla pretesa nullità della sentenza resa nel giudizio sull’avviso di accertamento non potessero essere fatte valere nella diversa controversia avente a oggetto l’intimazione di pagamento, impugnabile solo per vizi propri. Ha inoltre affermato che le spese erano dovute in caso di vittoria dell’Amministrazione finanziaria e che, anche a voler ritenere carente la motivazione sul punto, non ne sarebbe derivato un esito favorevole per la ricorrente. Quanto al terzo motivo, ha dichiarato inammissibile la censura per omesso esame di fatto storico in ragione della "doppia conforme", ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla motivazione perché la sentenza superava il minimo costituzionale e ha giudicato inammissibile per difetto di specificità la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendo stati trascritti gli atti rilevanti. La ricorrente è stata condannata alle spese e, nel contesto della definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., anche agli importi previsti dall’art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
Nel procedimento di decisione accelerata, la mancata adesione alla proposta confermata dalla decisione definitiva può integrare una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna per responsabilità aggravata, quale ipotesi di abuso del processo.
Applicabile, nel contesto della decisione accelerata, per liquidare un importo a carico della parte soccombente per responsabilità aggravata.
Consente l’ulteriore condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nel caso di abuso del processo.
art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza impugnata, ma la Corte ha escluso la pertinenza della censura nella controversia sull’intimazione di pagamento.
art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per dedurre nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze attinenti al giudizio presupposto dovessero essere fatte valere in quello specifico giudizio.
art. 37 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto inconferente rispetto al giudizio sulla sola intimazione di pagamento.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità, senza accoglimento.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente per dedurre vizio della sentenza, senza accoglimento.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per contestare la statuizione sulle spese; la Corte ha ribadito che le spese sono dovute in caso di vittoria dell’Amministrazione finanziaria.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente contro la liquidazione delle spese, senza rilievo decisivo.
art. 33 Cost.
Invocato dalla ricorrente contro la liquidazione delle spese, senza rilievo decisivo.
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente; la Corte ha escluso il vizio.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per contestare la motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.
La censura di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di localizzazione degli atti rilevanti.
Massime di principio
- Nel giudizio avente a oggetto un’intimazione di pagamento, il contribuente può contestare solo vizi propri dell’intimazione stessa; le irregolarità o nullità riferite all’atto presupposto o al giudizio che lo ha definito devono essere fatte valere in quel diverso giudizio.
- La mancata specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti rende inammissibile la censura di omessa pronuncia o di violazione dell’art. 112 c.p.c., perché impedisce il controllo di legittimità sulla decisività della doglianza.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo ove la motivazione sia sotto il minimo costituzionale; se la sentenza contiene una giustificazione comprensibile e non apparente, la censura va respinta.
- Nel sistema processuale tributario, in caso di vittoria dell’Amministrazione finanziaria, le spese di lite sono dovute; la sola allegazione della limitata attività difensiva o della costituzione tardiva non basta, di per sé, a escluderne la liquidazione.
- Nella procedura di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta di definizione può fondare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in presenza di ricorso inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato.
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