Cassazione Penale, Sentenza n. 50830/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Marsala dell'18/03/2023, con cui il Giudice dell'esecuzione aveva revocato la sospensione condizionale della pena rispetto alle sentenze indicate nei punti 1 e 3 dell'istanza del Pubblico ministero e aveva invece rigettato la richiesta di revoca della sospensione connessa alla sentenza indicata al punto 2 (Tribunale di Marsala, 11/01/2022). Il Procuratore deduceva violazione di legge perché, nella decisione di merito del gennaio 2022, non erano state applicate le prescrizioni imposte dall'art. 165, secondo comma, c.p., obbligatorie qualora la sospensione fosse concessa a persona che ne ha già usufruito, rendendo pertanto illegittima la concessione del beneficio e imponendone la revoca.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che la sospensione condizionale concessa nel gennaio 2022 fosse compatibile con i limiti edittali dell'art. 163 c.p. e che, avendo l'imputato già usufruito del beneficio in precedenza, la seconda sospensione avrebbe dovuto essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 165, primo comma. Tuttavia, poiché la decisione del Tribunale del 11/01/2022 è irrevocabile (giudicato) e il giudice dell'esecuzione non ha il potere di introdurre d'ufficio prescrizioni limitative nella sospensione già concessa, il beneficio deve rimanere nella sua forma originaria. Inoltre non risultava che il Pubblico ministero avesse richiesto l'imposizione delle prescrizioni ex art. 165, comma 2. La Corte richiama infine che nell'incidente di esecuzione è ammessa la precisazione o l'integrazione della domanda (art. 666, comma 6, c.p.p.), ma ciò non legittima il giudice dell'esecuzione a rimodulare d'ufficio il contenuto del beneficio.
Norme richiamate
art. 165, secondo comma, cod. pen.
"La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente"
La norma impone che la reiterata concessione del beneficio sia subordinata all'adempimento di obblighi (risarcimento, restituzioni, eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose) previsti dal comma 1; tuttavia, tali prescrizioni devono risultare previste nella decisione che concede la sospensione, e non possono essere introdotte d'ufficio dal giudice dell'esecuzione su una sentenza già divenuta irrevocabile.
art. 165, primo comma, cod. pen. (e art. 128, L. 24/11/1981, n. 689)
riferimento alla possibilità di subordinare la sospensione al risarcimento del danno, alle restituzioni e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato
Il legislatore consente di subordinare la sospensione a misure riparatorie volte a tutelare sia la parte civile sia il bene giuridico offeso; il richiamo serve a definire quali obblighi possono essere imposti quando è dovuta una condizione per la ripetizione del beneficio.
Fissa i limiti edittali entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale della pena; la Corte ha osservato che tali limiti non erano superati nel caso concreto, per cui la concessione era compatibile con l'art. 163.
art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
Nell'incidente di esecuzione è possibile la precisazione o integrazione della domanda, anche successivamente alla sua proposizione, poiché il procedimento non è un normale giudizio d'impugnazione; ciò consente alla parte interessata di completare o modificare il petitum nell'interesse della giustizia, su sollecitazione o d'iniziativa del giudice dell'esecuzione.
Principio del giudicato / limiti del giudice dell'esecuzione
Il contenuto di una sentenza irrevocabile non può essere rimodulato dal giudice dell'esecuzione introducendo d'ufficio nuove prescrizioni o condizioni non previste dalla decisione definitiva; il giudicato vincola il giudice dell'esecuzione salvo che la parte interessata chieda e ottenga la modifica nei modi procedurali previsti.
Massime di principio
- Se l'imputato ha già beneficiato in passato della sospensione condizionale, una nuova concessione è in generale subordinabile all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 165, comma 1 (risarcimento, restituzioni, eliminazione delle conseguenze dannose); però tali obblighi devono risultare nella decisione che concede il beneficio.
- Il giudice dell'esecuzione non può, una volta formatosi il giudicato, aggiungere d'ufficio prescrizioni o condizioni alla sospensione già concessa: per imporre obblighi mancanti è necessaria una richiesta delle parti o appositi rimedi procedurali.
- Il Pubblico ministero che contesta la legittimità di una precedente concessione del beneficio perché mancanti condizioni previste dalla legge deve espressamente chiedere la revoca o, nell'ambito dell'incidente d'esecuzione, proporre integrazioni/precisazioni dell'istanza, avvalendosi anche della possibilità prevista dall'art. 666, comma 6, c.p.p.
- In fase di verifica della legittimità della sospensione occorre controllare sia i limiti edittali dell'art. 163 sia la storia dei benefici già concessi all'imputato per stabilire se si applica la disciplina aggravata dell'art. 165, comma 2.
- L'incidente di esecuzione è uno strumento idoneo per chiarire o integrare il petitum relativo all'esecuzione, ma non trasforma il giudice dell'esecuzione in un giudice di merito che possa rimodulare sentenze divenute irrevocabili.
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