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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34589/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto in primo grado l'accertamento di due rapporti di lavoro subordinato: il primo, con la dante causa delle resistenti, per il periodo 1982-2006; il secondo, con le resistenti, per il periodo 1 aprile 2006-30 giugno 2008. Aveva inoltre domandato la condanna delle resistenti al pagamento di euro 235.840,76 per differenze retributive, scatti di anzianità e trattamento di fine rapporto. La Corte d'appello ha respinto l'appello principale del lavoratore e ha accolto quello incidentale delle resistenti, rigettando integralmente la domanda originaria. In Cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita errata applicazione del principio di non contestazione e per decisione fondata su prove non ritualmente introdotte; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. e del divieto di nova, lamentando che la Corte territoriale avrebbe recepito allegazioni nuove delle controparti e impropriamente collegato il rapporto di lavoro a un contratto di locazione; 3) inammissibilità di memorie e documenti non autorizzati o prodotti in violazione degli artt. 416 c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o comunque non fondati nei profili dedotti, perché diretti a una nuova valutazione del merito, privi della necessaria specificità e, in parte, non autosufficienti per mancata produzione degli atti e dei documenti richiamati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto a ottenere un riesame del merito e una diversa valutazione delle prove, rilevando inoltre che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha ritenuto non meritevole di accoglimento il secondo motivo, sia per la formulazione generica e non tecnica delle censure, sia perché la Corte d'appello aveva comunque ritenuto insufficiente la prova del rapporto e il ricorrente non aveva assolto all'onere di indicare e produrre gli atti necessari a supporto della doglianza sull'art. 345 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per genericità e per difetto di autosufficienza. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice affermi espressamente di non doverla osservare o decida sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile nei limiti del vizio di legittimità, non potendo essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio di appello sono precluse le nuove domande, eccezioni e, nei limiti dedotti, le contestazioni nuove; tuttavia la doglianza deve essere specifica e sorretta dagli atti necessari.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata nella produzione di memorie e documenti nel rito del lavoro.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 416 c.p.c. per contestare la ritualità della produzione documentale.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare e produrre gli atti e documenti sui quali fonda le censure, altrimenti la doglianza è inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di regole processuali in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta solo in casi rigorosi: non basta contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • Le censure in tema di appello e di divieto di nova devono essere formulate in modo specifico, con puntuale indicazione degli atti e dei documenti rilevanti, altrimenti sono inammissibili.
  • Nel giudizio di legittimità opera un rigoroso onere di autosufficienza: il ricorrente deve produrre o indicare con precisione gli atti su cui fonda il motivo, soprattutto quando si deduce un errore nel rilievo di nuove allegazioni o documenti.
  • Quando la parte che agisce per l'accertamento di un rapporto di lavoro non offre una piattaforma probatoria sufficiente a dimostrarne esistenza, durata e contenuto, la domanda deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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