Cassazione Penale, Ordinanza n. 23556/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e comunque infondato nella parte in cui censurava il diniego della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto, possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli e porto abusivo di arma. Il ricorso, proposto a mezzo del difensore, conteneva un solo motivo ritenuto dalla Corte intrinsecamente generico, perché privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti alla motivazione della decisione impugnata. La doglianza investiva anche il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma la Corte ha rilevato che sul punto la decisione di appello era già sorretta da motivazione congrua in fatto e corretta in diritto.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice per il reato di furto per il quale l'imputato era stato condannato.
Richiamato come norma incriminatrice per il possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli.
Richiamato come norma incriminatrice relativa al porto abusivo di arma.
La Corte ha ritenuto congrua e corretta la motivazione della sentenza di appello nel negare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche, senza una specifica enunciazione delle ragioni di diritto e senza un confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
- Quando il giudice di merito ha già affrontato in modo congruo e giuridicamente corretto la questione della particolare tenuità del fatto, il relativo motivo di ricorso non può essere accolto se non evidenzia specifici vizi della motivazione o errori di diritto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.
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