Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17959/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una persona fisica nei confronti della società distributrice di energia elettrica, per un asserito danno derivante da un disservizio nell’erogazione dell’energia verificatosi il 5 novembre 2013. Il Giudice di pace accolse la domanda. La società soccombente propose appello, ma il Tribunale lo dichiarò inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine breve ex art. 325 c.p.c. in ragione della notificazione della sentenza di primo grado effettuata via PEC. In cassazione, la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente dato per provata la decorrenza del termine breve senza verificare l’effettiva esistenza e validità della notificazione della sentenza; ha inoltre contestato la ripartizione dell’onere probatorio, affermando che non poteva essere gravata della prova negativa di non aver ricevuto una valida notificazione. Ha richiamato, infine, il difetto di documentazione idonea a dimostrare una notificazione conforme alle forme richieste per gli atti notificati via PEC.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso non fosse corredato da idonea documentazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché la ricorrente non aveva riportato il contenuto della comunicazione/notificazione su cui fondava le censure né aveva indicato con precisione dove tale documento fosse rintracciabile nel fascicolo. La successiva produzione e riproduzione della documentazione in memoria non è stata ritenuta idonea a sanare il vizio originario del ricorso. Conseguentemente, è stata anche applicata la condanna alla Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. per l’uso non corretto dello strumento impugnatorio, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto. Non sono state liquidate spese, poiché l’intimata non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve per impugnare decorre solo da una notificazione valida della sentenza; il tema però non è stato esaminato nel merito perché il ricorso è risultato inammissibile per difetto di autosufficienza/documentazione.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 325 c.p.c. per censurare la decorrenza del termine breve di impugnazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norme invocate per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione/valutazione da parte del giudice di appello.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    L’indicazione dei documenti posti a fondamento del ricorso richiede specificazione, trascrizione del contenuto e localizzazione negli atti; la mancata localizzazione del documento comporta inammissibilità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Usato nel procedimento accelerato; la Corte ha confermato la proposta di inammissibilità e ha affermato che la memoria non può sanare i vizi del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha disciplinato la trattazione camerale a seguito della richiesta di decisione del collegio.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La manifesta inammissibilità del ricorso, quale uso non corretto dell’impugnazione, giustifica la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere i requisiti formali della notificazione via PEC di una sentenza in copia informatica tratta da originale analogico.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il documento su cui si fonda la censura deve essere non solo indicato, ma anche trascritto nel contenuto essenziale e localizzato con precisione nel fascicolo; la sola menzione generica di un allegato non è sufficiente.
  • La mancata localizzazione del documento posto a fondamento del motivo integra di per sé una causa di inammissibilità del ricorso, senza che occorra esaminare ulteriormente il profilo dell’autosufficienza contenutistica.
  • Il vizio originario del ricorso per cassazione non può essere sanato mediante integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria successiva alla proposizione del ricorso.
  • Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità nel rito accelerato, può applicarsi la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende per uso non corretto dello strumento impugnatorio, anche se l’intimato non si è costituito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.