Sentenza n. 2268/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell'accesso al beneficio economico per persone con disabilità gravissima, unitamente alla valutazione negativa della Commissione U.V.M. e al relativo verbale di visita
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario disabilità)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il diniego dell'ASP di Palermo, fondato sulla ritenuta insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2016, nonché la valutazione e il verbale della Commissione U.V.M. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2016, dell'art. 1 della l.r. n. 4/2017, dell'art. 9 della l.r. n. 8/2017 e della disciplina regionale attuativa, oltre a eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento ed erroneità dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che la documentazione medica attestasse un punteggio EDSS pari a 9, corrispondente a una condizione di totale dipendenza e obbligo a letto, nonché gravi disfunzionalità agli arti secondo la scala MRC. Il TAR ha disposto una verificazione sulle condizioni di salute dell'interessato, affidandola all'U.V.M. del Distretto sanitario di Messina.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. La verificazione ha accertato che l'interessato, oltre a presentare disabilità corrispondente a un punteggio EDSS pari a 9, versava nella condizione prevista dall'art. 3, comma 2, lett. i), del d.m. 26 settembre 2016, ossia in una situazione di dipendenza vitale tale da richiedere assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti da gravi condizioni psicofisiche. Poiché l'art. 3 considera disabili gravissime le persone che si trovino in una o più delle condizioni elencate e la legge regionale rinvia a tale disciplina, il giudice ha ritenuto integrata la condizione di disabilità gravissima, con conseguente illegittimità del diniego. Il TAR ha precisato gli effetti conformativi della pronuncia: il beneficio economico, previa adozione del formale provvedimento di riconoscimento della condizione, decorre dal novantunesimo giorno dalla presentazione della domanda, in applicazione dell'art. 1 del d.P.Reg. Siciliana n. 532/2017. L'ASP è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, nonché al compenso del verificatore, da liquidarsi separatamente.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.m. 26 settembre 2016
ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche
La condizione di disabilità gravissima ricorre anche quando la persona versi in una situazione di dipendenza vitale che richieda assistenza continuativa e monitoraggio permanente, indipendentemente dalla riconducibilità esclusiva alle altre categorie elencate.
art. 1, comma 1, l.r. Sicilia n. 4/2017
La disciplina regionale del beneficio rinvia ai requisiti individuati dall'art. 3 del d.m. 26 settembre 2016 per la qualificazione della disabilità gravissima.
art. 1 d.P.Reg. Siciliana n. 532/2017
Per i soggetti aventi diritto di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, il beneficio sarà erogato successivamente alla conclusione del procedimento di valutazione di ogni singola istanza, che dovrà essere definito entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza stessa
Una volta formalmente riconosciuta la condizione di disabilità gravissima, il diritto alla prestazione decorre dal novantunesimo giorno dalla presentazione della domanda.
È richiamato quale disposizione regionale dedotta a sostegno dell'impugnazione, senza una specifica interpretazione autonoma nella motivazione.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della disabilità gravissima, è sufficiente che la persona si trovi in una o più delle condizioni elencate dall'art. 3 del d.m. 26 settembre 2016; le condizioni previste dalla disposizione operano come ipotesi alternative e non cumulative.
- La condizione di dipendenza vitale, caratterizzata dalla necessità di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti da gravi condizioni psicofisiche, integra autonomamente il requisito della disabilità gravissima previsto dall'art. 3 del d.m. 26 settembre 2016.
- Quando una verificazione disposta dal giudice accerta la sussistenza di una delle condizioni normative di disabilità gravissima, il diniego amministrativo fondato sulla sua insussistenza deve essere annullato.
- Per il beneficio economico regionale destinato alle persone con disabilità gravissima, il diritto alla prestazione, previa adozione del formale provvedimento di riconoscimento, decorre dal novantunesimo giorno dalla presentazione dell'istanza, se il procedimento di valutazione non è definito entro il termine di novanta giorni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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