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Legge

L.R. Sicilia 4/2017

Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 4/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana proroga l’esercizio provvisorio del bilancio 2017 fino al 31 marzo 2017, istituisce il Fondo regionale per la disabilità con spesa autorizzata per il solo esercizio 2017 e disciplina temporaneamente le nomine dei direttori generali sanitari, confermandone gli incarichi in corso fino a scadenza. Contiene anche una previsione di impugnativa statale segnalata nelle note.

Proroga dell’esercizio provvisorio 2017, Fondo regionale per la disabilità e norme urgenti sulle nomine sanitarie

Proroga dell’esercizio provvisorio, Fondo per la disabilità e nomine sanitarie

La legge interviene per la Regione Siciliana su tre profili urgenti: la prosecuzione dell’esercizio provvisorio del bilancio 2017, il finanziamento di misure per la disabilità gravissima e la gestione transitoria delle nomine nel settore sanitario regionale. La disciplina ha natura eminentemente temporanea e si collega in larga parte all’esercizio finanziario 2017.

Fondo regionale per la disabilità

Viene istituito un Fondo regionale per la disabilità destinato a garantire i livelli di assistenza domiciliare per i soggetti con disabilità gravissima indicati dal decreto ministeriale 26 settembre 2016 sul riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza. Le risorse sono rivolte agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti mensili rapportati al piano individuale di assistenza.

Il Fondo opera anche come cofinanziamento regionale aggiuntivo rispetto alle risorse assegnate alla Regione Siciliana per coprire i costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio-assistenziale finanziata dal Fondo nazionale per le non autosufficienze.

Concorrenti istituzionali e integrazione delle risorse

Per gli obblighi assistenziali connessi al Fondo concorrono anche gli enti locali, in relazione alle rispettive competenze socio-assistenziali. Inoltre, le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri, in base alla modifica introdotta alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24.

Copertura finanziaria e limiti di spesa

Per le finalità del Fondo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2017, una spesa complessiva di 36 milioni di euro. La copertura è reperita mediante riduzione di:

  • 16 milioni di euro dalla Missione 20, Programma 3, Capitolo 613950;
  • 20 milioni di euro dalla Missione 1, Programma 4, Capitolo 219205.

Alle spese previste per questo articolo non si applicano le limitazioni per dodicesimi relative all’assunzione degli impegni e all’effettuazione dei pagamenti.

Criteri di erogazione del Fondo

I criteri e le modalità di erogazione dei trasferimenti monetari diretti agli aventi diritto devono essere definiti con successivo decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, su proposta degli Assessori regionali competenti per famiglia, politiche sociali e lavoro e per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.

Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2017

Il Governo regionale è autorizzato a esercitare provvisoriamente lo schema di bilancio annuale per il 2017 fino all’approvazione con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2017. L’esercizio provvisorio deve avvenire secondo il disegno di legge di bilancio approvato dalla Giunta regionale, le successive note di variazione e le disposizioni delle leggi regionali 29 dicembre 2016, n. 27 e n. 28, tenendo conto anche della nota di variazione integrata nel febbraio 2017.

Procedure urgenti per le nomine nel settore sanitario regionale

Nelle more di una modifica legislativa resa necessaria dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 e in considerazione del mancato aggiornamento dell’elenco regionale previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992, la legge dispone una disciplina transitoria per gli incarichi di direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione.

Gli incarichi già in essere sono confermati fino alla loro naturale scadenza e viene vietato procedere a nuove nomine. Se non ricorre l’incarico ordinario, si procede alla nomina di un commissario secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992. Rimane fermo quanto stabilito dalla legge regionale 2 agosto 2012, n. 43.

Entrata in vigore e profili di obsolescenza

La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Gran parte delle disposizioni ha efficacia limitata all’esercizio 2017 o a una fase transitoria ormai conclusa; per questo l’atto è oggi sostanzialmente esaurito sotto il profilo applicativo.

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