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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31431/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi nei confronti dell'imputata per ricettazione e falso. In cassazione la difesa ha dedotto un unico motivo, prospettando violazione di legge processuale per asserita mancata notificazione all'effettivo difensore di fiducia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio, sia nel primo sia nel secondo grado. Secondo la ricorrente, gli atti sarebbero stati erroneamente inviati alla pec di un professionista quasi omonimo, diverso dal difensore che aveva sottoscritto il ricorso, e non vi sarebbe stata alcuna valida delega ad altri difensori nel corso dell'udienza di primo grado. La difesa invocava quindi la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura, rilevando dagli atti del fascicolo che le notifiche contestate risultavano correttamente eseguite all'indirizzo PEC del difensore di fiducia, con regolare accettazione e consegna nel sistema telematico. Ha inoltre valorizzato la circostanza che all'udienza di primo grado il difensore risultava sostituito da altro difensore, elemento incompatibile con la dedotta ignoranza del procedimento. Non essendosi verificata alcuna lesione del diritto di difesa, l'eccezione di nullità è stata respinta. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, l'imputata è stata condannata, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi colpa nella proposizione di un ricorso intrinsecamente viziato.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Il motivo di ricorso doveva essere articolato nei limiti richiesti dalla disposizione richiamata, ma la censura è stata comunque ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata è condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; tale somma può essere modulata in relazione alla causa dell'inammissibilità e alla colpa del ricorrente.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Ha chiarito che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende non opera automaticamente in danno del ricorrente incolpevole, ma resta legittima quando l'inammissibilità sia ascrivibile a comportamento colposo.

  • Sez. 3, n. 23006 del 11/06/2026, Aiello

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui la sanzione ex art. 616 c.p.p. è giustificata e può essere più severa se la causa di inammissibilità dipende da negligenza o imprudenza del ricorrente.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla

    Richiamata per confermare la possibilità di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le doglianze relative alla mancata notifica di atti processuali al difensore sono infondate quando dagli atti risulti che le notifiche sono state correttamente eseguite all'indirizzo del difensore di fiducia e il sistema telematico attesti accettazione e consegna.
  • La dedotta nullità per lesione del diritto di difesa non sussiste se il procedimento dimostra che il difensore era a conoscenza del processo, anche attraverso la sua sostituzione in udienza e l'assenza di contestazioni specifiche nei gradi di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; la misura della somma può essere aggravata quando l'inammissibilità sia imputabile a colpa del ricorrente.
  • La sanzione economica ex art. 616 c.p.p. non è automatica in ogni caso di inammissibilità, ma richiede la verifica della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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